Trib. Gela, sentenza 14/11/2024, n. 260
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa G P, nella causa iscritta al n° 1839 R.G.L. del 2018,
promossa
DA
Parte_1 nato a Gela (CL) il 02.03.1963 ed ivi residente
C.F. 1 ), rappresentato e difesoin via Antioco n. 4, (cod. fisc.
dall'avv. S I per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.10.2021, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in vico Carpentieri n.1, Gela;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Gela, Zona Industriale terza strada (P.IVA.
P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. L S I per procura su documento informatico allegato alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C F F, sito in Corso V. Emanuele n. 161, Gela;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 16.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che la parte resistente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/11/2018 il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato dal dal 26.07.2013 al 13.03.2017 - con la qualifica di operaio mensilizzato di cui al V Livello del
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti - alle dipendenze della Controparte 1 e di aver svolto la propria prestazione lavorativa sia per conto della Parte_2 all'interno del relativo stabilimento sia per conto di altre società committenti presso vari cantieri siti in Ragusa (Pozzi petroliferi, Centro olio), Gela (Pozzi petroliferi
e Zona industriale), Armatella, Gagliano, Fiumetto, Troina;
Caltanissetta;
Pt_3 ;
Parte 4 ;
conveniva quest'ultima in giudizio, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate nel periodo dedotto a titolo di emolumenti accessori della retribuzione
(id est indennità di presenza;
indennità di mensa e premio ferie) nonché di lavoro straordinario, per la somma complessiva di euro 42.414,57, o in altra maggiore o minore accertanda in corso di causa.
Deduceva che le reclamate voci stipendiali accessorie erano state riconosciute dall'Accordo sindacale di secondo livello del 6 giugno 2007 stipulato dalla società convenuta con le organizzazioni sindacali. Quanto al lavoro straordinario, asseriva avere mediamente lavorato, per tutto il periodo oggetto di causa, per dodici ore al giorno, per conto di diverse aziende committenti e presso i relativi cantieri (e segnatamente della Raffineria di Gela s.p.a., della Versalis s.p.a., della Enimed s.p.a., della
C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., e della Malluzzo).
Controparte_1 la qualeCon memoria dell'11.01.2019 si costituiva in giudizio la
eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie del richiamato accordo sindacale sia perché lo stesso prevedeva l'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di cu al CCNL in favore esclusivamente dei dipendenti (tra i quali non rientrava il Parte 1 impiegati prevalentemente all'interno dello stabilimento della Parte 2 limitatamente ai periodi nel corso dei quali avrebbero ivi operato, sia perché, in ogni caso, l'accordo in questione era stato disdettato, con decorrenza dal mese di agosto 2014, giusta lettera del 12/20.08.2014 trasmessa alle Organizzazioni
Sindacali stipulanti. Contestava inoltre lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente, deducendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno della domanda (id est Tabulati di presenza presso la Parte 2 ). Soggiungeva peraltro che, a partire del mese di novembre
2016, la società aveva istituito la banca ore prevista dalla contrattazione collettiva, in cui dunque erano confluite le ore di lavoro straordinario, per l'effetto trasformate in permessi di cui il lavoratore aveva goduto, come emergente dalle buste paga in atti.
Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indennità di trasferta e del rimborso spese kilometriche, per mero errore corrisposte al lavoratore dal mese di novembre 2013 al mese di luglio 2016 per complessivi euro 12.181,11.
Differita l'udienza per la spiegata domanda riconvenzionale, la causa veniva dunque istruita tramite l'assunzione delle prove orali ammesse e l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, indi decisa a seguito dell'udienza del 16.10.2024, sostituita con lo scambio di note scritte ex art 127 ter
c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Emerge innanzitutto ex actis che l'accordo collettivo aziendale del 6 giugno 2007, invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese, avesse, ad onta del tenore per vero generico dello stesso sul punto, una portata soggettiva limitata ai soli dipendenti della impiegati Controparte_1
prevalentemente all'interno dello stabilimento e limitatamente ai periodi nel corso dei quali avrebbero ivi operato. Tanto risulta, invero, da un'interpretazione dell'accordo in questione condotta alla stregua del criterio ermeneutico sistematico, che tenga conto in particolare del comportamento successivo delle parti siccome cristallizzato nell'ipotesi di accordo del 22.9.2017 (all. n. 9 alla memoria di costituzione) e nel verbale di riunione del 5.6.2015 (all. n. 8).
Del resto, l'art. 1362 c.c. impone di interpretare gli atti negoziali mediante il sinergico ricorso a due criteri fondamentali, quello letterale e quello sistematico, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 6484 del 1994;
Cass. n. 701 del 2021). Con particolare riguardo all'interpretazione di un contratto collettivo, “il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benchè chiare, non siano univocamente intellegibili, sicchè in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189 del 2020)" (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., n. 28550/2022).
Pertanto, "nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art.
1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di