Trib. Cagliari, sentenza 31/07/2024, n. 1885
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa M G C Presidente
dott.ssa V F Giudice
dott.ssa N C Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3496/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art. 281 decies cpc., del provvedimento del QUESTORE della PROVINCIA di CAGLIARI, N. 85/A.12/2023, emesso il
13.03.2023 e notificato in data 17.04.2023, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale promossa da
nato in Senegal il 16.03.1991, CUI: elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. ANTONELLO CANI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
nei confronti di
, cf. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1 P.IVA_2
Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 ( P.E.C. P.IVA_3
FAX n. 070 40476290) è pure ex lege domiciliato;Email_1
RESISTENTE
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a scioglimento della riserva
Premesso che:
- la controversia ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego n. 85/A.12/2023, del Questore di Cagliari, emesso il 13.03.2023 e notificato in data 17.04.2023, su istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale n. NumeroD_1
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente >“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione del provvedimento del Questore della Provincia di Cagliari;in via preliminare in rito: annullare il provvedimento emesso il provvedimento del Questore di Cagliari, nr. Identificativo
.12/2023 del 13 marzo 2023, notificato al ricorrente in data 17 aprile 2023, perché N_2 contrario all'art 19 comma 1 e 1.1 del D.Lgs. 286/98;in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale 19 comma 1 e 1.1 del D.Lgs. 286/98 e, per l'effetto, ordinare alla competente
Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese”;per parte resistente >“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere il ricorso in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto e per l'effetto, occorrendo, confermare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze.”.
Rilevato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998;
- a fondamento del ricorso ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in parola: “Orbene, nel caso di specie l'integrazione e l'inserimento sociale dell'odierno ricorrente non possono che ritenersi conclamati, di conseguenza non si riesce a comprendere per quale motivo non sia stata accolta l'istanza presentata. Egli infatti dall'arrivo in Italia, oramai circa 8 anni fa nel 2015, si è subito integrato nella società, si è sempre prodigato nella ricerca di una onesta occupazione al fine di trovare una stabilità in
Italia. In primo luogo, si consideri che il sig. oltre ad utilizzare fluentemente la lingua Pt_1
italiana, capisce la lingua sarda e ne conosce alcune espressioni tipiche apprese durante le conversazioni con i suoi colleghi di lavoro;a tal proposito si segnala che egli sta attualmente frequentando il corso di lingua italiana livello A2 presso il CPIA di Cagliari, come da
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certificato di iscrizione che si allega (doc. 2);a breve dovrà affrontare il relativo esame di certificazione linguistica. Dal punto di vista lavorativo si segnala che egli, già all'inizio e per buona parte dell'anno 2020, prestava la propria opera alle dipendenze della sig.ra
[...]
per la sua omonima azienda agricola, ove era assunto con regolare contratto Parte_2
che si allega (doc. 3). Si osservi come egli si sia adoperato al fine di ricercare una stabile occupazione lavorativa, sforzo ancora più apprezzabile se si tiene conto del fatto che egli riusciva ad a trovarlo in piena pandemia, nonostante le innumerevoli difficoltà. Ad oggi, a riprova del grande impegno, in seguito alla presentazione dell'istanza di protezione speciale, in data 31.03.2023 veniva assunto dalla sig.ra con regolare contratto a tempo pieno e Pt_2
determinato (doc. 4). Dal punto di vista alloggiativo si precisa che egli attualmente domiciliato in Uta (CA) alla via Umberto I, n. 33 (doc. 5).”.
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/08/2023 si è costituito il
[...]
che, domandando il rigetto delle avverse pretese, ha contestato la ricorrenza delle CP_1 condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, poiché: “Il ricorrente, presente in Italia dal 2015, risulta aver svolto attività lavorativa unicamente nel 2020, per un periodo di circa nove mesi, alle dipendenze dell'azienda agricola di Pinna Maria Cristina di Uta, e nel 2023 presso la medesima ditta con contratto a tempo parziale determinato con scadenza al
31/12/2023, risultando redditi relativamente al solo primo periodo pari ad euro 3.437,50 e non avendo documentato quelli eventualmente maturati nell'anno corrente mediante la produzione delle relative buste paga. Come rilevato dalla Commissione, il mero svolgimento di attività lavorativa non può ritenersi sufficiente al fine di veder accordata la protezione invocata, specie se avvenuto per brevi periodi durante il soggiorno irregolare. Non depone certamente in favore del ricorrente neppure il mancato svolgimento di attività a favore della comunità di insediamento, né la mancata partecipazione a corsi formativi e/o professionali da cui desumere quantomeno la volontà di apprendere la lingua locale, non avendo egli documentato alcunché in proposito se non con riferimento alla recente iscrizione ad un corso di alfabetizzazione di livello A2 (non a caso avvenuta in prossimità della presentazione dell'istanza);né ancora l'indisponibilità di una stabile sistemazione abitativa, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente una dichiarazione di ospitalità da parte di un connazionale.”.
- all'udienza del 13.06.2024 sia il ricorrente, che l'amministrazione resistente, hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni.
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Letta la nota del 23.12.2022 con la quale la Commissione Territoriale ha espresso parere negativo al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, stante l'assenza dei presupposti di cui art.
19 d.lgs 286/98.
OSSERVA
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n. 8400/2023).
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Nel caso di specie il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, ha dimostrato di aver intrapreso nel nostro
Paese un positivo percorso di integrazione. Sul piano lavorativo ha allegato: contratto di assunzione a tempo determinato, come bracciante agricolo, presso “Azienda Agricola di Pinna Maria Cristina”, in
Uta (CA), dal 05.03.2020 al 31.12.2020, e buste paga del periodo marzo - agosto 2020;recentemente la predetta azienda ha riassunto il ricorrente, alle medesime condizioni e mansioni, dal 01.04.2023 al
31.12.2023, come da Unilav e buste paga del periodo aprile - agosto 2023 in atti, con ultima retribuzione pari a euro 697,00. Non vi è ragione per ritenere che il contratto non sia stato rinnovato o per ritenere che il ricorrente non possa averne reperirne altro, egualmente regolare.
Quanto alla condizione abitativa, il ricorrente è ospitato da un proprio connazionale in Uta, via Umberto
I n. 33. (v. dichiarazione di ospitalità del 09.06.2022, in atti).
Sul piano linguistico deduce di “utilizzare fluentemente la lingua italiana”, inoltre “capisce la lingua sarda e ne conosce alcune espressioni tipiche apprese durante le conversazioni con i suoi colleghi di lavoro”;al riguardo allega attestato di lingua italiana, livello A2, conseguito con valutazione “Buono” presso il CPIA 1 di Cagliari, in data 11.07.2023.
Tutto ciò considerato ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo trascorso nel territorio dello Stato, della giovane età al momento dell'espatrio, e del sufficiente livello di integrazione socio- lavorativa, un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo del diritto al rispetto della vita privata
e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n.
286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
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Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133
D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ.
Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876).
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