Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 2443
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Testo completo
n.6854/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MARINIS FRANCESCO -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNESE PIERFELICE -
c.f. e dell'avv. CONTENTO SILVIA -c.f. C.F._3
;
C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/10/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, affinché questa fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 64.495,99 per le causali meglio descritte nella narrativa del ricorso, oltre interessi e svalutazione dalle singole maturazioni di ogni diritto fino al
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totale soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali e accessori in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della punto Controparte_1 vendita di Trani, dal 30/06/2014 all'08/03/2021 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, aveva svolto di fatto le mansioni di “responsabile vendite e cogestore del punto vendita”
(nel quale si commercializzavano prodotti surgelati di genere alimentare), con la qualifica di “gestore negozio I livello”;
che tale rapporto lavorativo era sorto in seguito al mancato rinnovo di un contratto di associazione in partecipazione annuale tra le stesse parti, protrattosi dal 1998 al 2013;
che dal 2014 al 2021 aveva lavorato dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 per un totale di otto ore giornaliere;
che aveva lavorato anche in occasione delle aperture domenicali, nelle giornate indicate al capitolo 3 del ricorso, che costituiscono lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
che non le erano stati corrisposti i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità e quanto dovuto per festività soppresse, ferie e permessi non goduti;
che la retribuzione percepita e riportata nelle buste paga è di gran lunga inferiore a quella spettante, indicata nei conteggi analitici allegati al ricorso. Pertanto, la ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 64.495,99 a titolo di differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di mansioni superiori e dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo, come da conteggi allegati.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha richiesto in via preliminare di: a) dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per genericità di petitum e causa petendi;
b) valutare la possibilità di riunire il presente procedimento ad altro, pendente dinanzi al Tribunale di Trani, avente n. 6905/2021
R.G., per ragioni di connessione;
c) dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per il credito maturato fino a maggio
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2016, in virtù dell'atto di costituzione in mora inviato dalla lavoratrice alla parte resistente in data 11/05/2021. Nel merito, la ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia
l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari eccedenti quelli indicati da contratto, sostenendo di aver sempre corrisposto tutto quanto spettante alla ricorrente per il periodo di lavoro svolto, con la qualifica di “addetta alle vendite” inquadrata nel 4 livello del
CCNL Terziario, compreso quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi (come indicato nelle buste paga). La società datrice di lavoro ha, inoltre, richiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. - Con provvedimento del 03/03/2023, Questo Giudicante, ritenuti non sussistenti i presupposti per la riunione al presente procedimento di quello, di più recente iscrizione, avente n.
6905/2021 R.G., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, ha dato seguito all'istruttoria orale.
IV. - In applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cass. Sez. 6 – Lav., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 – Rv.
631058: “Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), si ritiene di poter trattare direttamente il merito della causa, in quanto la domanda attorea, all'esito dell'esame delle risultanze
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dell'attività istruttoria, è risultata infondata per le ragioni di seguito esposte.
IV.1. - L'odierna ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Solo in Controparte_1 riferimento al lavoro di tipo subordinato, infatti, è possibile far valere il principio di sufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 21 ottobre 2000, n.13941).
Se non vi è dubbio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa ed il luogo in cui si è svolta (come da documentazione allegata in atti), la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, essendo a tanto onerata a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento professionale e dell'espletamento di un maggiore numero di ore lavorative
(rispetto a quelle retribuite), osservando l'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
IV.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez.