Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 4835
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Testo completo
R.G. 7549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa F C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7549/2023 R.G. LAVORO
TRA
. a GEORGIA il 28/09/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SASSO VALERIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_2 in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. E C
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , esponendo quanto segue: di aver lavorato dal 19.09.2021 al Controparte_1
19.05.2023 alle dipendenze del sig. , res.te in Casoria (NA) alla Controparte_1
Via Pio XII n.64, in qualità e con le mansioni di badante in favore della madre di quest'ultimo, sig.ra , non autosufficiente, presso il suo domicilio in Persona_1
Casoria (NA) alla via San Pietro n.42;
di aver prestato la propria attività di tipo “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 55 ore settimanali, con le modalità indicate in ricorso;
di
1
essere stata assunta dal sig. da cui riceveva le direttive e la Controparte_1
retribuzione mensile pari ad euro 950,00, e a cui doveva giustificare le assenze dal lavoro;
che, relativamente al periodo sopra indicato, il rapporto era regolato dal CCNL per i dipendenti collaboratori familiari – lavoro domestico - e di avere diritto ad essere inquadrata e retribuita, in ragione delle mansioni svolte, nel livello CS del CCNL applicabile;
di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né ricevuta le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma mensilità;
di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludeva chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 4.698,83 per differenze retributive oltre alla condanna della parte CP_ datoriale al versamento dei contributi dovuti.
Il resistente , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, con la Controparte_1
conseguenza che va dichiarata la sua contumacia.
CP_ Si costituiva l che chiedeva in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la parte resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Dopo l'ammissione e l'escussione dei testi di parte ricorrente, il giudice, disposto
l'interrogatorio formale del resistente , rinviava la causa per la Controparte_1 discussione – dopo aver verificato la rituale notifica del verbale ammissivo di interpello e la mancata comparizione del resistente, che non si presentava a renderlo.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, sulle note delle parti costituite, con la presente sentenza completa di motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò
2
occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere
3
intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n.
6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa F C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7549/2023 R.G. LAVORO
TRA
. a GEORGIA il 28/09/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SASSO VALERIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_2 in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. E C
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , esponendo quanto segue: di aver lavorato dal 19.09.2021 al Controparte_1
19.05.2023 alle dipendenze del sig. , res.te in Casoria (NA) alla Controparte_1
Via Pio XII n.64, in qualità e con le mansioni di badante in favore della madre di quest'ultimo, sig.ra , non autosufficiente, presso il suo domicilio in Persona_1
Casoria (NA) alla via San Pietro n.42;
di aver prestato la propria attività di tipo “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 55 ore settimanali, con le modalità indicate in ricorso;
di
1
essere stata assunta dal sig. da cui riceveva le direttive e la Controparte_1
retribuzione mensile pari ad euro 950,00, e a cui doveva giustificare le assenze dal lavoro;
che, relativamente al periodo sopra indicato, il rapporto era regolato dal CCNL per i dipendenti collaboratori familiari – lavoro domestico - e di avere diritto ad essere inquadrata e retribuita, in ragione delle mansioni svolte, nel livello CS del CCNL applicabile;
di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né ricevuta le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma mensilità;
di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludeva chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 4.698,83 per differenze retributive oltre alla condanna della parte CP_ datoriale al versamento dei contributi dovuti.
Il resistente , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, con la Controparte_1
conseguenza che va dichiarata la sua contumacia.
CP_ Si costituiva l che chiedeva in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la parte resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Dopo l'ammissione e l'escussione dei testi di parte ricorrente, il giudice, disposto
l'interrogatorio formale del resistente , rinviava la causa per la Controparte_1 discussione – dopo aver verificato la rituale notifica del verbale ammissivo di interpello e la mancata comparizione del resistente, che non si presentava a renderlo.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, sulle note delle parti costituite, con la presente sentenza completa di motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò
2
occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere
3
intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n.
6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si
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