Trib. Bari, sentenza 08/03/2024, n. 970

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 08/03/2024, n. 970
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 970
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10053/2023 R.G. promossa da:
NA ND MA, rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;

RICORRENTE

contro

:
ASL BARI, rappr. e dif. dall'avv. FARETRA ANNA;

RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.09.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di prestare attività lavorativa quale OSS, articolata su tre turni giornalieri per giorni settimanali;
di aver prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo durante tutto l'arco del rapporto di lavoro;
che, nonostante la perdita del giorno di riposo, non gli veniva concesso il giorno di riposo compensativo stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare
e dichiarare che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo senza fruizione del corrispondente giorno di riposo compensativo;

2) Condannare, per l'effetto, l'ASL BA -in persona del Direttore Generale- legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n.
6, al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una


giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
Si costituiva in giudizio la ASL BA, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e, comunque, di dichiarare non dovuto alcun risarcimento nelle giornate indicate e, in caso di accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancata fruizione di riposo settimanale, di parametrarne il valore commisurandolo a quello della retribuzione giornaliero-ordinaria.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che Codesto Tribunale, con sentenza n. n.2069/2023, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono.
Giova evidenziare che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che "in caso di chiamata
l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la "banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le
diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Ebbene, dopo aver ribadito il principio secondo cui la pronta disponibilità passiva (ossia quella senza il richiamo in servizio) non può essere assimilata all'attività lavorativa, la Suprema Corte ha analizzato il caso della pronta disponibilità attiva (quella con richiamo in servizio ed effettivo svolgimento di attività lavorativa), nei seguenti termini: "Il
Tribunale di Massa, dopo avere rilevato d'ufficio la questione, ha dichiarato la nullità dell'art. 17, comma 5 del CCNL 3.11.2005, ritenendo che la disposizione contrattuale consentirebbe al dirigente reperibile, in caso di chiamata effettiva, di "monetizzare" il riposo settimanale, rinunciando allo stesso in cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario.
Dette conclusioni non sono condivisibili.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della USL, il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale. Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva
(e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore
effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del
CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art.5 della direttiva 2003/88/CE. Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9 sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa>>
(cfr. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 5465/2016 del
18/03/16
).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi