Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6000

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6000
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 6000
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Massimo Escher Presidente

2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.

3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5446/2021 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Salvatore Marsilio che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, Nato in Catania il 6/10/1979, elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Adele Pulvirenti che rapp e dif cong e disg all'avv. Maria Gaetana Patti per procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
1


, nata in [...] il [...] e nato CP_2 CP_3
in Catania il 18/10/2013 in persona del Curatore Speciale
nominato avv. , rapp e dif da sé stessa in quanto CP_4
avvocato ed elett dom presso il suo studio
LITISCONSORTI
NECESSARI
Precisate le conclusioni all'udienza in data 3/12/2024, la
causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 26/2/2011 aveva contratto con e nel quale e dal CP_1
quale erano nati i figli il 6/8/2011 e il 18/10/2013. CP_2 CP_3
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2020 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande CP_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio, chiedendo a sua volta la pronunzia di cessazione effetti civili del matrimonio.
Negativamente esitato il tentativo di conciliazione, in esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, il
Giudice Istruttore, odierno estensore, disponeva nei termini seguenti: “Il Giudice Cons. dott. Cannata Baratta, letta la nota datata 29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data
4/4/2023 con la quale il resistente , deduce affatto CP_1
2
unilateralmente che “i figli minori in atto collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte.
In particolar modo la minore , di anni dodici, si è mostrata CP_2
particolarmente insofferente a questa situazione” istando quindi “i provvedimenti ritenuti più idonei”;
esaminati dunque gli atti e documenti del presente procedimento n.
5446/2021 RG avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, osserva preliminarmente il Giudice Istruttore che, alla udienza di prima comparizione e trattazione della causa dinnanzi allo stesso, i difensori delle parti chiesero concordemente e congiuntamente “termine per trattative di bonario componimento” che il giudice concesse ma che, evidentemente - a conferma della sempre attuale valenza dell'antico adagio per il quale “la via per l'inferno è lastricata di buone intenzioni” – non ha avuto luogo tra i litiganti coniugi, se è vero com'è vero che, con la superiore nota datata
29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data 4/4/2023 il resistente
deduce che “i figli minori in atto collocati CP_1
prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte. In particolar modo la minore , di anni dodici, si è CP_2
mostrata particolarmente insofferente a questa situazione”;
ritenuto conseguentemente che, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento dei figli MI , nata in [...] il [...] e nato in [...]_3
Catania il 18/10/2013 - e di determinazione dell'an e del quantum dei
3
tempi e modalità di incontro con lo stesso del genitore non affidatario
e/o collocatario, va anzitutto doverosamente disposto ai sensi dell'art.
6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei AN
(minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il
25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77 a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore,
l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;

- permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;

- l'ascolto dei figli MI , nata in [...] il [...] e CP_2
nato in [...] il [...];
CP_3
e deve ben rimarcarsi che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l'audizione è
"una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad
accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia
l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in
merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento.
L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
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riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere
informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare
forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del
conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con
l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass.
13241 del 2011)” (così, in termini, Cass., 26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della
violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della
Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003;
dell'art. 24, comma 1
, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna
(art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis (ex multis Cass.
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11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”, ulteriormente evidenziandosi che, con recente pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio VA INFATTI PREVIAMENTE
RIMARCATA LA CENTRALITÀ CHE IL DIRITTO
ALL'ASCOLTO ASSUME NELL'ATTUALE ASSETTO
MATERIA, DELLA QUALE ESSO COSTITUISCE CP_5
REGOLA FONDAMENTALE E TENDENZIALMENTE
INDEROGABILE (Cass. n. 18649 del 27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.
Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che
L'AUDIZIONE DEL MINORE NON È INCOMBENTE FINE A SE
STESSO VOLTO A DARE MERO ADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO
PIÙ GENERALMENTE SANCITO DALLA LEGGE, MA MIRA, NEL
SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE
DELLA DIGNITÀ DEL MINORE QUALE PERSONA
IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VOLONTÀ
AUTONOMA, A METTERE IL GIUDICE IN CONDIZIONI DI
POTER VALUTARE DE VISU ET DE AUDITU, SE LO STESSO SIA
STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO SULLE VICENDE
PROCESSUALI IN ATTO E QUANTO QUESTI ABBIA DA DIRE E/O
MANIFESTI IN MERITO AI RAPPORTI PERSONALI E FAMILIARI
SOTTOSTANTI…” (COSÌ, IN TERMINI, CASS., 6/11/2019, N.
28521) IN PIENA CONTINUITÀ, DUNQUE, CON IL BELLISSIMO
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ENUNCIATO A TENORE DEL QUALE CP_6
“L'ASCOLTO È INFATTI UNA RELAZIONE TENDENZIALMENTE
DIRETTA FRA IL GIUDICE E IL MINORE CHE DÀ SPAZIO,
ALL'INTERNO DEL PROCESSO, ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEL MINORE AL PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA” (Cass.,
24/5/2018, n. 12957);
recentissimo pronunciamento nomofilattico della
Suprema Corte ribadisce poi che “secondo la giurisprudenza
di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., n.
23804/21;
n. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità,
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