Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 7466
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 5.11.24, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 4194/24
tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Edoardo Tramma, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti presso lo studio in Napoli, via Giuseppe Orsi n.15,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
[...]
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l convenuti, Controparte_1 Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria, siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale o comunque sino alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico) di percepire/usufruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121 – 124 Legge 107/2015 relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ovvero la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad €. 500,00 annui;
2) per l'effetto, e sempre per i motivi esposti, condannare il
(Amministrazione resistente) Controparte_2 ad erogare alla ricorrente il suddetto importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di €. 500,00 o altro equipollente dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta e/o in corso di svolgimento in cui non è stato riconosciuto il diritto alla ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta del docente” ovvero per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;
3) in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado>>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. CP_3
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione CP_3 del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istruzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente 4) con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Premetteva di essere stata precaria dell'Amministrazione scolastica statale, avendo maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencava gli incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2020/2021: incarico di supplenza per la scuola secondaria di II° grado dal 27.11.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto Superiore Fortunato in Napoli, per n. 6 ore settimanali, per il “sost. minorati psicofisici”;
- a.s. 2021/2022: incarico di supplenza per la scuola secondaria di II° grado dal 29.11.2021 al 30.06.2022 presso l'I.S.I.S. Paolo Colosimo di Napoli, per n. 6 ore settimanali, per il sostegno psicofisico.
Ripercorreva il quadro normativo di riferimento e in particolare la previsione di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016 , sebbene ella avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Affermato che tale disparità di trattamento, con conseguente erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. , con la L. n. 107/2015) e il C.C.N.L. di categoria e che l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 è incompatibile con l'ordinamento comunitario, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, la ricorrente concludeva come sopra indicato.
Il e l di cui in epigrafe si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_1 tempestivamente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e il difetto di giurisdizione del giudice adìto, il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, la prescrizione del beneficio e chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni.
In esito alla udienza del 5.11.24, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. In proposito per individuare correttamente la competenza territoriale occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio all'atto del deposito del ricorso, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti del , si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc.civ., Controparte_1 per cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Ne consegue che la competenza è determinata dalla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, in ossequio al principio generale di cui all'art . 5 c.p.c., secondo cui La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Nel caso di specie tale evento si cristallizza con il deposito del ricorso in data 20.2.2024, essendo stato svolto dalla ricorrente l'ultimo incarico di supplenza per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.S.I.S Paolo Colosimo di Napoli. A nulla rileva, sul punto, il successivo contratto stipulato in data 21.08.2024 (con decorrenza dall'01.09.2024 al 31.08.2025) per l'insegnamento del sostegno psicofisico presso l'Istituto Scolastico Paolo Carcano in Como (CO). È altresì infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o.. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 5.11.24, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 4194/24
tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Edoardo Tramma, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti presso lo studio in Napoli, via Giuseppe Orsi n.15,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
[...]
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.24 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e l convenuti, Controparte_1 Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria, siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale o comunque sino alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico) di percepire/usufruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121 – 124 Legge 107/2015 relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ovvero la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad €. 500,00 annui;
2) per l'effetto, e sempre per i motivi esposti, condannare il
(Amministrazione resistente) Controparte_2 ad erogare alla ricorrente il suddetto importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di €. 500,00 o altro equipollente dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta e/o in corso di svolgimento in cui non è stato riconosciuto il diritto alla ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta del docente” ovvero per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;
3) in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado>>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. CP_3
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione CP_3 del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istruzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente 4) con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Premetteva di essere stata precaria dell'Amministrazione scolastica statale, avendo maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencava gli incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 conferiti, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2020/2021: incarico di supplenza per la scuola secondaria di II° grado dal 27.11.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto Superiore Fortunato in Napoli, per n. 6 ore settimanali, per il “sost. minorati psicofisici”;
- a.s. 2021/2022: incarico di supplenza per la scuola secondaria di II° grado dal 29.11.2021 al 30.06.2022 presso l'I.S.I.S. Paolo Colosimo di Napoli, per n. 6 ore settimanali, per il sostegno psicofisico.
Ripercorreva il quadro normativo di riferimento e in particolare la previsione di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016 , sebbene ella avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Affermato che tale disparità di trattamento, con conseguente erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. , con la L. n. 107/2015) e il C.C.N.L. di categoria e che l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 è incompatibile con l'ordinamento comunitario, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, la ricorrente concludeva come sopra indicato.
Il e l di cui in epigrafe si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_1 tempestivamente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e il difetto di giurisdizione del giudice adìto, il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, la prescrizione del beneficio e chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni.
In esito alla udienza del 5.11.24, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. In proposito per individuare correttamente la competenza territoriale occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio all'atto del deposito del ricorso, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti del , si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc.civ., Controparte_1 per cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Ne consegue che la competenza è determinata dalla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, in ossequio al principio generale di cui all'art . 5 c.p.c., secondo cui La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Nel caso di specie tale evento si cristallizza con il deposito del ricorso in data 20.2.2024, essendo stato svolto dalla ricorrente l'ultimo incarico di supplenza per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.S.I.S Paolo Colosimo di Napoli. A nulla rileva, sul punto, il successivo contratto stipulato in data 21.08.2024 (con decorrenza dall'01.09.2024 al 31.08.2025) per l'insegnamento del sostegno psicofisico presso l'Istituto Scolastico Paolo Carcano in Como (CO). È altresì infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o.. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna
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