Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 65

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 65
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 65
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R. G. n° 3850/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
SG EL, rappr. e dif. dagli avv. Anna BIANCO e Carmela BIANCO - Ricorrentecontro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio BRANCACCIO,
Francesco CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI - Convenuto-
OGGETTO: “L. 104/92, ART. 3, CO. 3 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 maggio 2023 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. (R.G. n° 6661/21) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del proprio asserito stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (inutilmente richiesto in sede amministrativa in data
18 maggio 2021, con visita espletata il 7 giugno 2021) sin dal 1° giorno del 1
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mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (e non solo dalla data indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Pertanto, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con riferimento alla decorrenza.
L'INPS, costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE all'INPS (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l'INPS possa essere individuato quale titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con
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modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS”.
In termini, vedasi CASS. LAV. 30 GIUGNO 2022 N° 20862, secondo cui: «In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS, avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all'Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell'INPS)».
Ed ancora, è stato rimarcato da CASS. LAV. 21 OTTOBRE 2022 N° 31147 che:
«La sentenza, pronunciata nei
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