Trib. Brindisi, sentenza 26/11/2024, n. 1708
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Testo completo
R.G. 2608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2608/2020 R.G., passata in decisione all'udienza del 16.07.2024.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
UR NS SR (p.i.: 05795620722)
TT SA (c.f.: [...])
UR SA (c.f.: [...])
Rappresentati e difesi dagli Avv. M. Coniglio e F. Lacorte
OPPONENTI
E
CR TI SP (p.i.: 20848590754)
Rappresentata e difesa dagli Avv. C. Lanza e M. Giarratana
OPPOSTA
All'udienza del 16.07.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO
Con atto del 29.07.2020 la UR SC SR (quale debitore principale), UR SA e SA LA (quali fideiussori) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.588/2020 emesso da questo Tribunale il 4.6.2020, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di euro 30.165,06, a titolo di saldo del conto corrente, oltre interessi di mora e spese di procedura, in favore di MB SL SP (già IT SP);
formulavano le seguenti eccezioni:
1) Difetto di legittimazione attiva della società opposta, non essendovi prova documentale dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa dall'originario creditore ED SP alla odierna società opposta;
2) Inidoneità della prova documentale prodotta, sia per violazione dell'art. 50 TUB e sia per difetto di firma della banca nel contratto di apertura di credito dedotto.
3) Omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse, della capitalizzazione degli interessi, nonché di spese, commissioni e giorni valuta;
nonché illegittima variazione unilaterale delle condizioni economiche originarie;
4) Nullità dei tassi di interesse applicati, in quanto mai pattuiti e nullità della capitalizzazione degli interessi, in quanto mai pattuita;
5) Superamento dei limiti di soglia antiusura nei tassi di interesse.
6) Relativamente alla posizione dei fideiussori, nulla dagli stessi è dovuto, essendo intervenuta in loro favore la liberazione dall'obbligo di garanzia disciplinata dall'art. 1957 cc, per non avere la banca proposto le proprie istanze nei confronti dei garanti entro il termine di legge di sei mesi, né in quello maggiore di 36 mesi previsto dall'art. 5 delle fideiussioni omnibus in atti;
tenuto conto che l'obbligazione principale risulta scaduta il 15.7.2015 Tanto premesso, chiedevano rideterminarsi il saldo del conto corrente a mezzo di CTU contabile, revocarsi il decreto ingiuntivo e accertare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società opposta. Con comparsa di risposta del 21.11.2019 si costituiva la banca opposta, deducendo quanto segue: a) Infondatezza dell'eccezione di mancanza di prova scritta idonea, atteso che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili tenute dalla banca costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 50 D. Lgs 3852/93;
b) Infondatezza dell'omessa pattuizione per iscritto sia del contratto che di tutte le condizioni economiche. Il contratto sottoscritto solo dal cliente e allo stesso consegnato in copia dalla banca è pienamente valido ed efficace, in base alla costante e uniforme giurisprudenza di legittimità;
c) Tutte le condizioni economiche del contratto sono state validamente pattuite per iscritto: tassi di interesse, capitalizzazione a condizioni di reciprocità, spese, commissioni, giorni di valuta. d) Insussistenza dell'usura nei tassi di interesse pattuiti e applicati. e) Quanto ai fideiussori, nel caso in esame si configura la fattispecie del contratto autonomo di garanzia (essendo stata inserita nei contratti di fideiussione la c.d.
clausola “a prima richiesta”, vale a dire con obbligo per il garante di adempiere senza eccezioni), per il quale – secondo la costante giurisprudenza di legittimità
- non opera la liberazione disciplinata dall'art. 1957 cc per il caso in cui la banca non abbia proposto le proprie istanze nei confronti dei garanti entro il termine di legge di sei mesi. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna delle controparti alla rifusione delle spese processuali.
Prodotta varia documentazione;
esperita CTU contabile, da ultimo la causa veniva trattenuta in decisone con i termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta;
eccezione proposta sulla base del dedotto difetto di prova documentale dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, dall'originario creditore ED SP alla odierna società opposta. La società opposta, infatti, ha pienamente assolto a detto onere probatorio, producendo, con la costituzione nel presente giudizio, copia del contratto di cessione dei crediti in suo favore, concluso con ED SP in data 24.11.2017 (allegato n. 18), e “stringa di cessione” del credito relativo al rapporto contrattuale oggetto di causa (allegato 19). Sono infondate le eccezioni di difetto della forma scritta del contratto (per difetto di firma della banca) e di omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse, capitalizzazione degli interessi, spese, commissioni, giorni valuta;
nonché l'eccezione di illegittima variazione unilaterale delle condizioni economiche originarie. Il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta validamente perfezionato in forma scritta, sia pure con la firma del solo cliente e senza la firma del rappresentante della banca. Sul tema è costante la giurisprudenza di legittimità:
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898). Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all'enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070)” (Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 3199 del 4 febbraio 2019)
Di conseguenza, non solo il contratto è stato validamente perfezionato in forma scritta, ma in esso sono contenute tutte le condizioni economiche relative a tassi di interesse, anatocismo a condizioni di reciprocità, c.ms., giorni di valuta, come anche evidenziato dal CTU, dott. Giulio Aprile.
Dal saldo devono essere esclusi gli addebiti relativi alle commissioni denominate CDF (commissione disponibilità immediata fondi) e IV (commissione utilizzi oltre disponibilità fondi), in quanto - come evidenziato dal CTU - per dette commissioni non
ricorrevano i presupposti che ne legittimassero l'addebito e cioè non risulta mai concluso alcun contratto di concessione di linea di credito. Inoltre, deve essere escluso il calcolo di interessi sugli addebiti relativi a spese commissioni e giorni di valuta che pertanto devono essere sommate con unica operazione alla data di chiusura del conto, in quanto mai pattuito. In tema di esercizio dello ius variandi, devono essere applicate solo le variazioni dei tassi in senso più favorevole al correntista. In materia si sono affermati i seguenti principi che questo Tribunale ritiene di condividere e di fare propri:
“L'art. 118 TUB, nella formulazione originaria (alla data del 1 ° gennaio 1994 di entrata in vigore del Testo Unico Bancario), statuiva che, ove fosse stata convenuta nei contratti di durata la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, "le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi
e nei termini stabiliti dal CICR" e che "entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazi.one attuate ai sensi del comma l. il cliente aveva diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate". Nessun dubbio dunque circa l'onere in capo alla Banca di provvedere alla comunicazione della variazione in peius al cliente. Peraltro, allorché con la delibera del 4.3.2003 il ClCR aveva dato seguito al rinvio indicato dalla legge, andando a disciplinare le predette modalità di comunicazione delle variazioni negoziali effettuate dalle banche, era stato previsto sia che "le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, fossero comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute", sia che "variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario", salvo però ad essere poi "comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle