Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4368

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4368
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4368
Data del deposito : 9 novembre 2024

Testo completo

R.G. N.3192/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra MO AN (avv.ti Giuseppe Squicciarini e Antonio Paparella) e CASSA DI PRESTANZA SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA DIPENDENTI COMUNALI (avv. Elio Vulpis)
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza- è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dalla resistente, motivata dalla sussistenza della procedura di sovraindebitamento cui è sottoposta la Cassa e dall'ammissione della parte ricorrente per le somme indicate nello stato passivo della procedura. Nell'attuale vigenza della l. 3/2012, all'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, non consegue alcuna interruzione dei giudizi in corso che vedono convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. Il divieto di cui all'art. 14 quinquies, c. 2, lett. b), deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione. Dunque, posto che l'accesso alla liquidazione del patrimonio non determina l'interruzione dei giudizi in corso - nel silenzio della legge 3/2012 ed attesa l'impossibilità di richiamo della normativa fallimentare - ci si è chiesti se l'accertamento del passivo possa avvenire al di fuori della procedura liquidatoria (nell'ambito, per esempio, di una normale azione monitoria
o di cognizione ordinaria che proseguirà anche una volta aperta la liquidazione), o se il procedimento 'semplificato' previsto dalla l. 3/2012, per l'accertamento
1
dei crediti, attrae a sé in via esclusiva la verifica del passivo. L'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza prende atto che nell'attuale configurazione della l. 3/2012 manca ogni riferimento o rinvio ad una disposizione analoga all'art. 52 l. fall., la cui applicazione analogica al sovraindebitamento risulta inammissibile atteso il carattere eccezionale della disposizione. In tema si evidenzia la statuizione della Suprema Corte che- a fronte della doglianza in ordine alla strada più opportuna per soddisfare i creditori da individuarsi nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento- ha precisato che “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021). Per le ragioni su esposte, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che lo stato esecutivo ha ammesso il ricorrente al passivo per il solo “versato” e non già per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, invocata in questa sede che rimane nell'alveo della cognizione del giudice del marito. La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del Comune di Bari e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal Comune di Bari;
di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza. La Cassa ha, per contro, dedotto, che, a seguito di determinazione del Consiglio Comunale dell'11.5.2016, il Comune di Bari aveva sospeso l'attribuzione di erogazioni economiche in suo favore;
ciò, fino a quando non fosse stata “definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'Ente di potere procedere” a siffatte contribuzioni;
ha richiamato, in questa prospettiva, l'art. 17 L. 152/1978 (divieto per gli Enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio in favore dei propri dipendenti) e ha dunque rappresentato di versare in una condizione di impossibilità sopravvenuta di garantire ai propri iscritti le medesime prestazioni, in passato effettuate sull'implicito presupposto della legittimità dei versamenti provenienti dal Comune. Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la
2
regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi