Trib. Palermo, sentenza 23/01/2024, n. 245

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 23/01/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 245
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

_________/____________
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA Cron.____________________

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A._____________________

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8196/2023
R.G.L. promossa
Addì ______________
D A Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. AS EP, rappresentato e difeso dall'avv.
______________________ POLLARA' ROSARIA e dall'avv. SANSONE AGOSTINO ed
______________________ elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in PALERMO
per ___________________ VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 34
______________________

- ricorrente -

______________________ C O N T R O
______________________ I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
______________________ GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed
Il Cancelliere elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
PALERMO, VIA LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/12/2023, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O

La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta INPS -


Fondo di Garanzia al pagamento in favore di AS EP della somma complessiva di € 5.425,13, a titolo di TFR maturato nei confronti della
GESIP S.P.A. in liquidazione, ammesso allo stato passivo della procedura n.
127/2015 del Tribunale Civile di Palermo - Sezione Fallimentare, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di AS
EP delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. POLLARA' ROSARIA e dell'avv.
SANSONE AGOSTINO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2023 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE,
Fondo di Garanzia, per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma dovutagli a titolo di T.F.R., maturata nel corso del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la GESIP S.P.A. in liquidazione – successivamente dichiarata fallita -, come ammesso allo stato passivo della procedura n. 127/2015 del
Tribunale Civile di Palermo - Sezione Fallimentare, oltre accessori di legge.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della GE.S.I.P. Palermo S.p.a.,
e che il rapporto si era concluso per effetto del trasferimento di ramo di azienda
(ex art. 47, comma 1, L. 428/1990) in forza del quale i dipendenti della GE.S.I.P.
Palermo S.p.a. venivano trasferiti, a far data dal 1.1.2015, alla Reset Palermo
s.c.p.a.;

- che, in sede di trasferimento di ramo d'azienda tra la cedente GE.S.I.P. s.p.a. e la cessionaria RE.SE.T. s.c.p.a., venivano stipulate delle condizioni di trasferimento in deroga a quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., ai sensi dei commi 4 bis e 5 della L. 428/1990, tra le quali figurava che “il personale che transiterà dovrà sottoscrivere un accordo di rinuncia ad agire nei confronti della cessionaria quale responsabile in solido per eventuali richieste avanzate dalla cedente per diritti di qualunque natura rivendicati connessi con l'intercorso rapporto di lavoro con le cedenti ed in particolare […] per trattamento di fine rapporto maturato alla data di trasferimento”;
rinuncia sottoscritta dal ricorrente, con verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 9/7/2015;

-che, in data 17.3.2021, il Giudice Delegato del fallimento della GE.S.I.P.
Palermo S.p.a. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, con l'ammissione in favore del lavoratore del credito di € 5.425,13, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.;

- che, in data 27.7.2022, l'INPS ha comunicato il rigetto della domanda amministrativa per il pagamento del suddetto importo con la seguente motivazione: “il TFR richiesto risulta a carico della cessionaria RESET”;

-che, nonostante avesse presentato al Comitato Provinciale rituale ricorso in via amministrativa, non aveva ricevuto alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di uno dei presupposti fondamentali richiesti per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, deduceva che la procedura concorsuale del datore di lavoro aveva ceduto l'azienda, sicché al pagamento del T.F.R. risulta tenuta per legge la cessionaria, ex art. 2112 cod. civ., non potendo venire detta norma derogata mediante accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, atteso che
l'accordo era intervenuto tra due aziende in bonis e il lavoratore aveva proseguito il rapporto di lavoro con la cessionaria, che era divenuta unico soggetto obbligato al pagamento del TFR, e che le deroghe all'art. 2112 cod. civ. erano previste solo in caso di vendita di azienda dichiarata fallita.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, le difese dell'INPS, secondo cui il T.F.R. sarebbe dovuto da parte del cessionario dell'azienda ceduta ex art. 2112 cod.civ., non potendosi all'ipotesi applicare l'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, appaiono infondate.
Va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l'INPS.
Con la Direttiva 80/987CEE le istituzioni comunitarie si posero l'obiettivo di impegnare gli Stati membri ad introdurre disposizioni volte a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati (Considerando n. 1). In attuazione della suddetta Direttiva, la L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto all'art.
2 l'istituzione presso l'I.N.P.S. del "fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Erogata la prestazione, il Fondo ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e subentra per le somme pagate nel privilegio riconosciuto al credito del lavoratore dagli artt. 2751-bis e 2776 cod. civ..
Successivamente, il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990 n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo
Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.
Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro, in forza di un accollo cumulativo ex lege, cosicché è tenuto ad erogare il T.F.R. che il datore di lavoro era obbligato a corrispondere, come autorevolmente ritenuto nell'ultimo arresto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 14220/2002, emessa in sede di nomofilachia, a composizione di contrasto.
Nel medesimo senso, proprio in applicazione di detti principi, la Suprema Corte, con sentenza n. 20664/2007 della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il Fondo di
Garanzia è tenuto a corrispondere al lavoratore il T.F.R. come accertato nello stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro, nell'ambito della quale soltanto l'I.N.P.S. poteva sollevare eccezioni relative all'insussistenza del debito del datore di lavoro. Il Fondo, infatti, quale accollante ex lege, assume in via solidale
e sussidiaria la medesima obbligazione (inadempiuta) del datore di lavoro.
Pertanto, l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo medesimo devono passare per il tramite della insinuazione del credito e dei relativi accessori nello stato passivo del fallimento (o altra procedura concorsuale) cui è sottoposto il datore di lavoro (reso esecutivo o divenuto definitivo) nonché per la successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (trascorso il termine dilatorio di 15 giorni previsto dalla L. 297/1980). Solo con tale sequenza
è, infatti, possibile assicurare le esigenze di tutela di creditori e debitori coinvolti e, di conseguenza, l'I.N.P.S. (in quanto gestore del Fondo ed obbligato a sostituirsi al debitore principale) potrà proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del Giudice Delegato. Per queste ragioni, conclude la Suprema
Corte, “pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente il Fondo di Garanzia – quale accollante ex lege – assume, tuttavia, la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata – a carico del datore di lavoro insolvente, appunto – nel fallimento (o in altra procedura concorsuale) che lo riguardi” (Cass., sez. Lav.
n. 20664/2007
cit., nello stesso senso anche Cass., sez. Lav., n. 10713/2008).
Secondo quanto, poi, stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n.