Trib. Pavia, sentenza 12/04/2024, n. 695

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 12/04/2024, n. 695
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 695
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 4523/2022 R. G.
FRA
VI TA
CONTRO
MA RT
Oggi 12.4.2024, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno;

Per parte opposta, nessuno;

Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4523/2022 R.G. promossa da:
VI TA, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ferro Brenda Rita, presso il cui studio in Sessa Aurunca - P.zza Tiberio n.

6 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione per accertamento del credito con istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione somme;

OPPONENTE
CONTRO
MA RT, C. F. [...], in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio in Monza - Via Lissoni, 5;

OPPOSTO
E CONTRO
SINERGIE ELETTRONICHE S.r.l., C.F.: 02301020125, in persona del legale rappresentante pro tempore Roberto Migliorino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Susanna Trotti e Roberto Bianco, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, così giudicare
Nel merito:
- ordinare al terzo, Sinergie Elettroniche srl, ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme, emessa in data
12/07/2022 dal G.O.P., Dott. Fabio Confalonieri, in funzione di G.E., visto l'art. 553 c.p.c. con cui assegnava in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore, avv. Massimo
Martinelli, la somma di € 6.172,71, oltre spese, a seguito del pignoramento, fondato su un precetto notificato in data 21.02.2022, fondato su di un precetto in rinnovazione del
27.07.2011, annullato da sentenza n. 1122/20, passata in giudicato, che ha rideterminato il
credito in euro 3.086,67, oltre spese di notifica, copie autentiche e tassa di registro del D.I.
n. 3198/10.
- revocare/modificare l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa in data
12.07.2022 – RGE n.1030/2022, G.O.P., Fabio Confalonieri in funzione di G.E., visto l'art.
553 c.p.c. che assegnava in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore, avv.
Massimo Martinelli, a seguito del pignoramento, fondato su precetto del 21.02.2022, su precetto del 27.07.2011, annullato da sentenza n. 1122/20, che ha ridotto la somma dovuta in euro 3.086,67, oltre spese di notifica, copie autentiche e tassa di registro del D.I. n.
3198/10.
- ordinare la restituzione di euro 1.189,78, che dovranno essere versate dal terzo pignorato all'Avvocato Martinelli, essendo stato il titolo esecutivo, su cui si fondava il pignoramento, annullato dalla sentenza n. 1122/2020.
In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità dell'azione posta in essere dall'attore, avendo egli contravvenuto ai dettami ed al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.;

ACCERTARE e DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti e per il mancato rispetto dei termini a comparire ai sensi degli artt. 163 nr. 2) e 163 bis c.p.c.;

ACCERTARE e DICHIARARE il difetto del potere di agire in giudizio dell'Avv. Ferro, in nome dell'attore, per l'inesistenza e quindi per nullità insanabile della procura alle liti priva di sottoscrizione del Sig. RO, come statuito dalla sentenza della Cass. Civ.
Sez. Unite nr. 37434/2022
, nonché ulteriormente, per difetto di procura speciale necessaria
a proporre azione di revocazione, ex art. 398 c.p.c., e, per l'effetto,
RIGETTARE l'azione di accertamento del credito posta in essere dal Sig. RO;

RESPINGERE l'invocata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme, data l'infondatezza, la tardività e l'inammissibilità dell'azione promossa dal RO, oltre che data l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
RIGETTARE l'azione di accertamento del credito posta in essere dall'attore, in quanto illegittima, inammissibile, nonché priva di qualsivoglia
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