Trib. Foggia, sentenza 14/03/2024, n. 1067

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 14/03/2024, n. 1067
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1067
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/03/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4496 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
PUGLIESE MAURO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana Lionetti e Marco Menna
PARTE RICORRENTE
E
GIAL PLAST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VA Spano, Maurizio Valentini, Claudio Spano e Andrea Dibitonto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: licenziamento disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 26.5.2023, AU UG – premessa la propria qualifica di operatore ecologico addetto ai servizi di igiene e pulizia, in servizio sin dal 2012 alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del “servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari nell'ambito di raccolta ottimale BT3” per i Comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di
Puglia (Ecologica UG s.r.l., Puntoazzurro s.r.l., S.I.A. Cons. Bac. FG 4 a r.l., Impresa
Sangalli NC & C. s.r.l. e, da ultimo, Gial Plast s.r.l.), con sede di lavoro presso lo stabilimento di Margherita di Savoia, Zona Torretta – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro con lettera del 26.1.2023.
A sostegno del ricorso denunciava l'insussistenza del fatto materiale e, in ogni caso, la mancanza di illiceità del fatto medesimo (identificato nell'assenza ingiustificata dal servizio
nei giorni 1-2-3-7-9-10-20-21-22-23-24-26-27 dicembre 2022), deducendo: di aver preventivamente rappresentato al capo cantiere, FR D'CO, la necessità di accompagnare in ospedale la sua compagna, affetta da patologia oncologica, per l'esecuzione di cicli di chemioterapia;
di aver ricevuto ampie rassicurazioni dal predetto D'CO, il quale gli aveva riferito che avrebbe potuto assentarsi nei giorni di terapia, dovendo solo comunicare il proprio impedimento per le vie brevi, anche attraverso messaggi telefonici (com'era prassi in azienda);
che, secondo quanto soggiunto dal capo cantiere, nei giorni di assenza sarebbero state scalate ad esso istante le ferie e/o i permessi;
che egli si era puntualmente attenuto alle disposizioni di D'CO, al quale aveva comunicato telefonicamente ogni assenza, non ricevendo obiezione alcuna da parte del superiore gerarchico;
che, solo a distanza di più di due settimane dal suo rientro al lavoro (precisamente, il 16.1.2023), la Gial Plast s.r.l. gli aveva contestato di essersi ingiustificatamente assentato nelle giornate innanzi indicate.
Aggiungeva il ricorrente che non era stata fornita dalla società datrice di lavoro la prova che il suo comportamento avesse provocato le asserite “difficoltà operative ed organizzative sul luogo di lavoro”, lamentando, altresì, la mancata affissione del codice disciplinare, nonché il difetto di specifici ordini di servizio in ordine alle modalità di comunicazione delle assenze.
Denunciava, in via ulteriore, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, posto che, nella lettera del 27.12.2022, gli era stata addebitata la mancata consegna di adeguata certificazione giustificativa delle assenze, laddove, nella lettera di licenziamento, il fatto era stato totalmente modificato.
Eccepiva, infine, la tardività della contestazione, la violazione dell'art. 73 del C.C.N.L. di settore in relazione alla proporzionalità della sanzione espulsiva, nonché la mancata contestazione della recidiva.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via principale: A) accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento del sig. UG AU per insussistenza del fatto contestato;

B) per l'effetto, annullando il licenziamento, ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il sig. UG AU nel posto di lavoro, riconoscendogli le medesime mansioni e compiti svolti e rivestiti all'epoca del licenziamento;

C) condannare la società resistente a corrispondere al sig. UG un'indennità risarcitoria, che dovrà essere pari all'ultima retribuzione percepita al momento del licenziamento e per
l'intero periodo maturato fino al momento della ripresa del rapporto lavorativo. D) condannare, altresì, la società resistente a versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine: E) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato al sig. UG AU per insussistenza di giusta causa,

2 giustificato motivo soggettivo, per violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, violazione del
CCNL applicato e perché sproporzionato;
F) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. UG una indennità risarcitoria calcolata in base ai livelli occupazionali, alle dimensioni dell'attività economica, al comportamento e alle condizioni delle parti, e comunque nella misura di legge. in ogni caso: G) condannare l'odierna resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiaratane anticipazione
”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, invocandone il rigetto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non avendo il ricorrente inteso aderire all'offerta economica avanzata dalla parte resistente (in linea con l'ipotesi sub 2 della proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., giusta ordinanza del 14.7.2023), ed espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 14.3.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata nei termini e con le modalità di cui alla suddetta disposizione, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Va opportunamente premesso che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo” (Cass. Sez. Lav. n. 16597 del 22.6.2018;
Cass. Sez. Lav. n. 2988 del
7.2.2011
).
Come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, sia pure in tema di pubblico impiego privatizzato, ma con enunciazioni estensibili – per affinità di ratio – anche alla fattispecie in esame, l'assenza priva di valida giustificazione consente, ove ne sussistano i presupposti,
l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, “purché non ricorrano elementi che assurgano a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza” (Cass. Sez.
Lav. n. 17600 del 21.6.2021
;
nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento stante la mancata produzione di
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