Trib. Pistoia, sentenza 12/03/2024, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 12/03/2024, n. 91
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 91
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 146/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 146/2023 tra
RO OR PARTE RICORRENTE
e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PARTE RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2024 alle ore 9.26 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per RO OR, l'avv. TAGLIASACCHI SANDRA;

Per ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, l'avv. FALSO FRANCESCO
L'avv. Tagliasacchi si riporta integralmente agli atti concludendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. L'avv. Falso si riporta integralmente agli atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 16.15 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
RO OR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. TAGLIASACCHI SANDRA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ER IN ha convenuto in giudizio PS, chiedendone la condanna a corrispondergli il risarcimento del danno subìto per la mancata percezione del trattamento pensionistico per il mese di ottobre 2020, cagionato da errore di PS, ed ammontante al
€ 1.325,14. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che, a seguito della propria richiesta in data 10.9.2019, PS gli aveva inviato l'estratto conto certificativo, in cui erano certificate 2125 settimane di contributi al
30.8.2019;
che, sulla scorta di tali informazioni, il 4.9.2020 aveva presentato domanda di pensione anticipata con decorrenza dall'ottobre 2020, rassegnando le dimissioni il 1.10.2020;
che PS, al momento della liquidazione, aveva riscontrato una duplicazione di contributi ed in conseguenza di ciò aveva fissato la decorrenza della pensione al 1.11.2020. Parte ricorrente ha rappresentato di aver richiesto, infruttuosamente, al datore di lavoro di poter ritirare le dimissioni e che, in conseguenza di tale situazione, si era trovato senza reddito da lavoro e senza pensione per il mese di ottobre 2020.
Inutile era stata la proposizione di ricorso in via amministrativa, respinto da PS. In forza della natura certificativa dell'estratto conto contributivo e della responsabilità di PS discendente dall'obbligo legale posto a suo carico dall'art. 54 della legge n. 88/1989, ha dunque chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno, quantificabile in € 1.325,14, pari all'ammontare del trattamento
pensionistico che avrebbe fruito per il mese di ottobre 2020 se fosse andato in pensione in quel momento.
Costituitosi tempestivamente, PS ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, evidenziando come, a seguito della presentazione di domanda di pensione anticipata del ricorrente,
l'Ufficio amministrativo aveva riscontrato una duplicazione dei contributi previdenziali per il periodo
1.5.1980-30.9.1980, che aveva portato a certificare 22 settimane contributive anziché 20 come erano risultate dopo l'eliminazione dell'errore;
inoltre, ha rappresentato che comunque il periodo 1.1.1980-
30.9.1980 risultava comunque coperto fino alla capienza delle 39 settimane, a seguito di accredito di 19 settimane di servizio militare, computato successivamente all'emissione dell'ecocert: il ricorrente avrebbe dovuto considerare che il servizio militare comunque non avrebbe potuto aggiungere più di 47 settimane (30 per il 1979 e 17 per il 1980) a quelle utili a fini pensionistici. Cosicché la decorrenza presunta della pensione non avrebbe potuto essere antecedente al 1.11.2020, situazione palesata con evidenza dall'estratto conto certificativo rilasciato al ricorrente che ne aveva fatto richiesta tramite il patronato INAC: di talché, a detta del resistente, non sarebbero riscontrabili profili di responsabilità in capo ad PS, posto che il ricorrente non avrebbe potuto confidare sulla certificazione ottenuta, stante anche la circostanza che la stessa era stata inviata ad un soggetto professionale in grado di avvedersi dell'errore commesso dall'ente, nulla avendo segnalato sul punto a quest'ultimo. In subordine, ha chiesto che il danno sia quantificato nella misura corrispondente al rateo mensile di pensione che il ricorrente avrebbe percepito nel mese di ottobre 2020, posto che comunque il ricorrente non avrebbe potuto fruire del trattamento pensionistico prima dell'1.11.2020;
con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito. Sull'an della responsabilità da inadempimento di PS per violazione degli obblighi di cui all'art. 54 della legge n. 88/1989
Il ricorso merita integrale accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, posto che il ricorrente rivendica il diritto a vedersi risarcito il danno da anticipata cessazione del rapporto di lavoro assumendo che lo stesso sia stato cagionato dall'inadempimento di
PS agli obblighi gravanti sull'ente ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989, vale la pena sottolineare che tale disposizione prescrive in capo agli enti previdenziali un obbligo “di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica”. Si prevede, inoltre, che la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
Come affermato da consolidata e costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. L;
19 settembre 2013, n. 21454
), “il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell'PS sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale”: viene in rilievo, in casi di tal sorta, un
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