Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 259

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 259
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 259
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60052/2017 del R.G., pendente tra
CH IE (C.F. [...]) e CH AR (C.F.
[...]) con l'Avv. GUARNACCI LUIGI,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
BCC GESTIONE CREDITI SPA, quale mandataria con rappresentanza di RE
AN Spa (P.IVA n.01122141003), con l'Avv. GIANNONE MARCO,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA nonché
TI Italia S.r.l., con gli Avv.ti POLVERINO LUCA e COLUCCINO LUIGI,
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la proposta opposizione e segnatamente:
- IN VIA PRELIMINARE: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'asserita cessione di credito da parte di RE Bancaimpresa Spa - BCC Gestione Crediti Spa in favore di TI
Italia Srl siccome inopponibile agli odierni opponenti e comunque non provata;

b) dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale nel presente giudizio
Pagina 1 di 10 dell'intervenuta TI Italia Srl, anche per difetto di iscrizione all'Albo degli intermediari bancari e finanziari ex art. 106 TUB;

c) conseguentemente dichiarare la nullità dell'attività processuale svolta nel presente giudizio dall'intervenuta TI Italia Srl per i motivi che precedono.
- NEL MERITO: 1) dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dall'istituto di credito;

2) dichiarare l'indeterminatezza degli interessi richiesti dall'istituto di credito;

3) dichiarare in ogni caso l'inesigibilità dell'asserito credito nei confronti dei fideiussori/opponenti HE RO e HE GI, stante l'avvenuta maturazione nei loro confronti del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
- PER L'EFFETTO: revocare l'opposto decreto n. 16510/2017 perché ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui innanzi, con ogni consequenziale pronunzia ed il favore delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per parte opposta: non ha precisato le conclusioni all'udienza.
Per la terza intervenuta: si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e chiede il rigetto dell'avversa opposizione, infondata in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di difetto di legittimazione attiva della terza intervenuta e di mancata prova della titolarità del credito.
L'eccezione di nullità della cessione del credito in favore della TI non è ammissibile, in quanto processualmente tardiva.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare come la questione non attenga, in senso proprio, alla legittimazione attiva della terza intervenuta, quanto, piuttosto -per come contestata e sollevata- alla prova della titolarità del diritto azionato e, dunque, al merito.
Come è noto, infatti, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non
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già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SU n. 3316 del 5/12/1973), ed in tal senso, si risolve nella correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto (Cass. n. 6998 del 27/11/1986 e n. 14468 del
30/05/2008).
Attengono invece al merito e non alla legittimazione, tutte le questioni riguardanti l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e l'identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, oltreché, ovviamente, la fondatezza delle prospettazioni di parte (Cass. n. 548 del
18/01/2002;
n. 17606 del 20/11/2003;
n. 13403 del 22/06/2005;
n. 13756 del 14/06/2006;
n.
11321 del 16/05/2007;
sez. 2, n. 11747 del 20/05/2009;
sez. 3, n. 11284 del 10/05/2010;
sez.
2, n. 8175 del 23/05/2012;
sez. Lav.
n. 17092 del 12/08/2016;
sez. 1, n. 7776 del
27/03/2017).
Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la TI è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c.
, qualificandosi espressamente come cessionaria del credito, indicando la fonte del proprio diritto e documentandola, mentre gli opponenti hanno contestato la idoneità e sufficienza probatoria di tale documentazione, è assolutamente evidente come la questione attenga, appunto, alla prova della titolarità del credito, piuttosto che alla legittimazione.
Ebbene, anche la prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio costituisce elemento rilevabile d'ufficio, di cui il Giudice deve verificare la sussistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda azionata, ma, trattandosi di questione fattuale e attinente al tema probatorio, la stessa è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ed alle preclusioni assertive e probatorie, proprie del processo civile ordinario.
Con particolare riferimento alla prova della cessione del credito in blocco, in materia bancaria e finanziaria, la giurisprudenza ha, da un lato, affermato che la produzione del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni), non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c.
(ex multis, Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n. 17944 del 22/06/2023;
nel merito, v. Trib.
Napoli 22.04.2021;
Trib. Lucca 26.03.2021;
Trib. Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023,
Trib. Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza), ma,
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dall'altro lato, ha anche sostenuto che l'avviso di cessione può comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023);
soprattutto, ha chiarito che la prova della cessione del credito è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n.
17944/2023).
Nel presente giudizio, in primo luogo, l'intervenuta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione in GU (doc. 2 allegato alla comparsa di intervento), anche l'intero contratto di cessione
(doc. 3
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