Trib. Taranto, sentenza 22/11/2024, n. 2838
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Testo completo
N. 7892/2021 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 dicembre 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 7892 dell'anno 2021
T R A
BA RM s.p.a. (c.f. 07960110158 ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'
Avv. Paolo Bonalume (c.f. [...]) dall' Avv. Giovanni Gomez Paloma (c.f.
[...]) e dall' Avv. Giuseppe Cardona (c.f. [...]), ed
elettivamente domiciliata in Corso Magenta n. 84 a Milano come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
Azienda Sanitaria Locale di NT (p. iva 02026690731) in persona del l.r.p.t., elettivamente
domiciliata in Via Ovidio n. 22 a NT presso lo studio dell'Avv. Cesare Paradiso (c.f.
[...]) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 05 luglio 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter
cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con
ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 04 ottobre
1
2024 e del 24 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e
con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto
dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale
premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di
far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata
come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.
111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del
processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni
ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni
assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2
controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo
cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a
fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle
parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della
definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio
raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che
limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero
convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto
con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).
della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il
giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi
quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e
diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia
quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni
decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la BA RM SP evocava in giudizio la SL Ta rassegnando le
seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un