Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 67
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Testo completo
R. G. n° 1112/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
UD IA, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (placche e ispessimenti pleurici), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 2 ottobre 2020, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare
l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque
l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. (senza formulare alcuna eccezione rispetto alla osservanza del termine dilatorio di comparizione, in tal guisa avendo quindi sanato ogni eventuale nullità: cfr. CASS. LAV. 4 FEBBRAIO 2021 N°2673) e
1
Sentenza R.G. n° 1112/22
deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
UD IA, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (placche e ispessimenti pleurici), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 2 ottobre 2020, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare
l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque
l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. (senza formulare alcuna eccezione rispetto alla osservanza del termine dilatorio di comparizione, in tal guisa avendo quindi sanato ogni eventuale nullità: cfr. CASS. LAV. 4 FEBBRAIO 2021 N°2673) e
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Sentenza R.G. n° 1112/22
deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte
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