Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 16
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile Verbale di udienza All'udienza del 9 gennaio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, con l'assistenza del dott. Giuseppe Rasa, Addetto all'Ufficio per il Processo, nella causa civile iscritta al n. 1817/2018 R.G.A.C., promossa da NO IO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 209, presso lo studio dell'avv. Antonio M. L. TO che lo rappresenta e difende, attore,
contro
AR IO NE (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. NE Caiola, che lo rappresenta e difende, convenuto, e nei confronti di H.D.I. Assicurazioni S.p.A. (C.F.: 04349061004), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, Via Trento n. 42, presso lo studio dell'avv. Gabriella Calandra Mancuso, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cambria, terza chiamata in causa, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
sono presenti gli avv.ti TO, Caiola e l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Cambria, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni articolate nei rispettivi atti e nei verbali di causa nonché alle note conclusive. L'avv. Pirri contesta quanto dedotto dall'attore nelle note conclusive e nel preverbale relativo all'udienza odierna. L'avv. Caiola contesta le note conclusive depositate dall'attore e dalla terza chiamata nonché il preverbale depositato dall'attore. L'avv. TO chiede l'accoglimento delle proprie domande e conclusioni con vittoria di spese e compensi e chiede la deicisone.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2018, NO IO ha convenuto in giudizio il dott. AR IO NE, affinché venisse accertato che, nell'espletamento del mandato conferitogli per la consulenza ed assistenza fiscale relativa all'unità immobiliare denominata “Casale del Barone de Carcamo” sita nel Comune di Reitano, aveva agito in violazione dei normali canoni di diligenza, perizia e prudenza ex art. 1176 c.c. causandogli danni dell'importo di euro 56.752,00 in virtù delle mancate agevolazioni fiscali che avrebbe potuto godere sulle rate di imposta fino al 31 dicembre 2023 ed euro 2.196,02 in virtù delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2016 e 3 novembre 2016 per le irregolarità riscontrate nella presentazione della dichiarazioni dei redditi, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento degli stessi, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 dicembre 2018, si è costituto AR IO NE Francesco, il quale, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la chiamata in causa della terza H.D.I. Assicurazioni s.p.a., affinché lo tenesse indenne da un eventuale condanna al risarcimento del danno da corrispondere all'attore in esecuzione della professione di dottore commercialista per cui aveva stipulato apposita polizza, con condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 30 novembre 2019, si è costituita in giudizio la società H.D.I. Assicurazioni s.p.a., la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inoperatività della polizza per i danni chiesti dall'attore ovvero, ove riconosciuta, lo scoperto contrattuale pari al 10%, e, in via principale, il rigetto delle domande attoree perché infondate, con vittoria di spese e compensi. Concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza odierna, la causa viene decisa.
Le domande di risarcimento dei danni di parte attrice sono infondate. Giova premettere che, nel caso di responsabilità del commercialista, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 9917/10). Pertanto - una volta accertato l'inadempimento del commercialista sotto il profilo dell'an - occorre altresì dimostrare “che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale” (cfr. Cass. n. 15759/01;
in questi termini v. Tribunale Roma , sez. XIII , 21 marzo 2016, n. 5685). Come tradizionalmente sostenuto in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata. L'inadempimento del professionista, nella specie del consulente fiscale, è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.. Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno. Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato. Incombe, invece, sul professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili di modo da fornire la prova inequivoca di avere rispettato quello
sforzo esigibile richiesto dalla natura della prestazione ovvero l'inimputabilità dell'impossibilità di adempiere. Specificamente, in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti: in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento, e della misura di tale collegamento nel caso di concorso di cause. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, in
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