Trib. Bari, sentenza 02/01/2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 02/01/2025
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero :
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 5363/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 29.05.2024, proposto da
NG DO, nato in [...] il [...] (C. F. [...]– CUI
06R03SF), rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Lorusso
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 27.12.2024, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dalla
Commissione Territoriale il 20.3.2024 e notificatogli in data 15.5.2024, recante diniego della protezione internazionale per manifesta infondatezza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato: in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato;
in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in ulteriore subordine, il riconoscimento dell'asilo costituzionale;
in estremo subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
1
Con decreto pubblicato il 14.6.2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 26.11.2024.
Il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Bari, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
L'udienza del 26.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto regolarmente ricevuto dalle parti in data 3.10.2024.
In data 3.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319;
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie, la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 21584 del 7.10.2020
secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una
2 nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”;
conforme Cass. n. 8931/2020).
Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale il 15.2.2024, il richiedente [nato nel villaggio di Toubacouta e vissuto anche a Kaolack, padre deceduto nel 2019, familiari in patria (madre, due sorelle e fratellastro) mai occupatosi di politica, laureato in marketing e comunicazione, di professione giornalista e assistente della comunicazione] ha esposto di aver lasciato definitivamente il Paese di origine a novembre
2021.
In particolare, l'istante ha rappresentato che, un anno dopo il decesso del padre, ha iniziato ad avere problemi con lo zio paterno con riguardo ai terreni caduti in successione.
L'istante ha riferito che lo zio paterno, politicamente influente, ha venduto un terreno edificabile ereditato dal ricorrente e, avendo necessità di ottenere i documenti relativi al fondo, per tale ragione, con la connivenza della polizia e del capo villaggio, ha minacciato il ricorrente facendolo prelevare e picchiare dalle forze dell'ordine.
Temendo per la propria vita, ha lasciato il paese di origine e, dopo essere transitato per il
Mali, l'Algeria e la Tunisia è giunto in Italia.
In ordine alle emergenze istruttorie s'impone di evidenziare che: - il racconto risulta generico e non circostanziato con riguardo alle minacce e aggressioni asseritamente subite;
- il narrato presenta elementi di contraddittorietà (il ricorrente ha ritrattato la sua versione con riguardo alla denuncia di cui sarebbe stato destinatario e al bene a suo dire oggetto di contesa);
- gli articoli di giornale a sua firma, aventi ad oggetto il tema dei litigi per i terreni, sono del tutto irrilevanti e inconferenti rispetto alla vicenda personale posta a fondamento della fuga dal Paese di origine;
- appare inverosimile che, nel delineato contesto di corruzione, i suoi avversari non abbiano tentato di esercitare la propria influenza sugli anziani del villaggio e sulla amministrazione per legittimare e ottenere la vendita del fondo.
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Ne consegue, stanti le evidenziate criticità riscontrate nel racconto, che quanto riferito dal ricorrente si mostra non credibile.
In definitiva, alla luce della vaghezza e della complessiva inattendibilità della narrazione, oltreché delle numerose incongruenze e contraddizioni palesatesi nel corso dell'intervista, non può evidentemente riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
La non credibilità intrinseca della storia narrata esclude il giudizio di valutazione estrinseca
e, pertanto, le censure mosse da parte ricorrente sono prive di pregio (da ultimo la Corte di
Cassazione con sentenza n.25440 del 29/08/2022 ha chiarito che: “in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Infatti, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente, che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio”).
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la
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