Trib. Locri, sentenza 09/05/2024, n. 478

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 09/05/2024, n. 478
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 478
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2372/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.4.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
HU AN ([...]), elettivamente domiciliato in
Sant'Agata del Bianco, alla Via Iemallo n. 10, presso lo studio dell'Avv. STRANGIO
GUIDO SEBASTIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente
contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LABRINI ANGELO, FAZIO ANGELA,
ADORNATO DARIO, TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO VALERIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS di
Locri, in Via Matteotti 48;

resistente
OGGETTO: reiscrizione elenco nominativo braccianti agricoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato per l'azienda agricola di SA SA, situata nei comuni di
Bovalino e Benestare, per un totale di 102 giornate lavorative per ogni anno per
l'anno 2012 dal 29.08.2012 al 31.12.2012, per l'anno 2015 dal 29.08.2015 al
31.12.2015 e per l'anno 2017 dall'8.08.2017 al 31.12.2017;
dedotto di aver avuto conoscenza della propria cancellazione dagli elenchi per gli anni dal 2012, 2015 e
2017 a seguito della pubblicazione sul sito INPS del quarto elenco nominativo trimestrale di variazione per l'anno 2019, pubblicato dal 10 marzo 2020 al 25 marzo
2020;
concludeva chiedendo: “dichiarare che AN RM, ha prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo per gli anni 2012, 2015 e 2017, così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare l'INPS all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Bovalino per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 per ogni anno, fatta salva ogni altra conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente
l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio con l'escussione di testi, a seguito dell'udienza del 12.4.24, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare è necessario esaminare se il ricorrente sia incorso nella decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio;
ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l'INPS procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192;
Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460
).
Nella fattispecie di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi.
In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.
Nel caso in
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