Articolo 221 del codice ambientale

Art. 221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori1.I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ((riferibili ai propri prodotti))((...))((...)) definiti in proporzione alla quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale. ((Ai produttori e agli utilizzatori e' attribuita la responsabilita' finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.))2.Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a)e c) del presente articolo.
3.Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a)organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
b)aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c)attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4.Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ((ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 198, comma 2-bis)). PERIODO SOPPRESSO dal D. LGS. 16 GENNAIO 2008, n. 4.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).
10.Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti:
a)i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
b)i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
c)almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d)i costi del successivo trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
e)i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
f)i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
g)i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.
11.La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
Entrata in vigore il 13 giugno 2023

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