Articolo 271 del codice ambientale

Art. 271.Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'1.Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
3.La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4.I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti ((dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155)) possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
5.Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. ((A tal fine possono essere altresi' considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.)) Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
((5-bis.Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute.))5-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
6.Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7.((L'autorizzazione degli stabilimenti)) anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.
8.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
9.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
10.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
11.I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12.Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

13.I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita' di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

14.Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e' in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
L'autorizzazione puo' stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorita' competente deve essere informata entro le otto ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore ((di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.)). Il gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto ((e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.)). Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
15.Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ((, ai medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis)) ed agli impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.
16.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((17.L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorita' e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita' competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorita'.))18.((L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo)). ((Il gestore effettua il monitoraggio)) di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
19.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((20.Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.))((20-bis.Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorita' competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformita' puo' determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale.
20-ter.Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo possibile. In tali casi, l'autorita' competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformita', fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti puo' determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2017
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