Articolo 290 del codice ambientale
Art. 290.(disposizioni transitorie e finali)1.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
2.L'installazione di impianti termici civili centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
4.Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico ((...)) sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.
2.L'installazione di impianti termici civili centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
4.Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico ((...)) sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.
1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-03-04, n. 202404257Provvedimento:Leggi di più...- applicabilità del d.lgs. n. 28/2011 e d.m. 28 dicembre 2012·
- art. 10 bis della legge n. 241/1990·
- compensazione delle spese di giudizio·
- emissioni in atmosfera·
- incentivi statali per fonti rinnovabili·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- normativa sugli impianti a biomassa·
- onere della prova a carico del richiedente incentivi·
- rendimento di generazione minimo·
- rigetto richiesta di verifica e certificazione (RVC)
2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-01-07, n. 202200066Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- certificazioni di qualità·
- compensazione delle spese·
- criterio del prezzo più basso·
- esclusione dalla gara·
- parità di trattamento·
- qualifica di produttore·
- risoluzione anticipata del contratto·
- subappalto·
- violazione della lex specialis
3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-15, n. 202103149Provvedimento:Leggi di più...- addizionalità dei risparmi energetici·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 42 d.lgs. 28/2011·
- certificazione energetica·
- controlli del GSE·
- decreto legislativo 28/2011·
- difetto di legittimazione passiva·
- eccesso di potere·
- efficienza energetica·
- impianti a biomasse·
- incentivi statali per l'efficienza energetica·
- legittimità provvedimenti amministrativi·
- procedimento amministrativo·
- requisiti minimi per gli impianti di efficienza energetica·
- sospensione dell'efficacia dei provvedimenti·
- valutazione dei progetti di efficientamento energetico·
- verifica e certificazione delle richieste (RVC)