Articolo 304 del codice ambientale
Art. 304.(azione di prevenzione)1.Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2.L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita' dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita' preposta al controllo o comunque il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne' superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3.Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:
a)chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b)ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c)adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4.Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non puo' essere individuato, o se non e' tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ha facolta' di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
2.L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita' dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita' preposta al controllo o comunque il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne' superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3.Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:
a)chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b)ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c)adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4.Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non puo' essere individuato, o se non e' tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ha facolta' di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.