Articolo 20 del codice ambientale

Art. 20.(( (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). ))((1.Il proponente ha la facolta' di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2.Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualita' sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.))((112))---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Entrata in vigore il 6 luglio 2017
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