Articolo 179 del codice ambientale
Art. 179.(Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)1.La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a)prevenzione;
b)preparazione per il riutilizzo;
c)riciclaggio;
d)recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e)smaltimento.
2.La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
3.Con riferimento ((a flussi di rifiuti specifici)) e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al comma 1 ((qualora cio' sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)), nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
4.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento ((a flussi di rifiuti)) specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
a)prevenzione;
b)preparazione per il riutilizzo;
c)riciclaggio;
d)recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e)smaltimento.
2.La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
3.Con riferimento ((a flussi di rifiuti specifici)) e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al comma 1 ((qualora cio' sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)), nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
4.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento ((a flussi di rifiuti)) specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).
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