Articolo 213 del codice ambientale

Art. 213.(autorizzazioni integrate ambientali)1.Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi previste:
a)le autorizzazioni di cui al presente capo;
b)la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
Entrata in vigore il 20 dicembre 2010
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