Articolo 307 del codice ambientale

Art. 307.(notificazione delle misure preventive e di ripristino)1.Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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