Articolo 3 del codice ambientale

Art. 3.(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)1.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
((3.Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))((40))4.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
5.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

-------------AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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