Articolo 234 del codice ambientale

Art. 234.(Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
Polietilene)1.Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
3.Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
4.Ai Consorzio partecipano:
a)i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b)gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c)i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.
5.Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.
6.I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.47.Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a)organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b)mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con quantita' definite e documentate; ((88))
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale di sint esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8.I Consorzio di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a)promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b)assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c)promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d)promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e)assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9.Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10.I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a)dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
b)dai contributi dei soggetti partecipanti;
c)dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d)dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.
11.Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12.I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attivita' produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
13.Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b).
14.Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli a uno dei Consorzio riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
--------------AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016

Sentenze22


  • 1. SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202404393, Verifica appello
    Provvedimento:
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    • Ambito di applicazione·
    • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
    • Compensazione spese·
    • Consorzi di raccolta rifiuti·
    • Contributo ambientale·
    • Diritto della concorrenza·
    • Discrezionalità amministrativa·
    • Eccesso di potere·
    • Interpretazione normativa·
    • Ne bis in idem·
    • Principio di ragionevolezza·
    • Procedimento amministrativo·
    • Rifiuti di polietilene·
    • Testo Unico Ambientale

  • 2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-10-19, n. 202315458
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 35 L. 164/2016·
    • autorizzazione amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • contributo ambientale·
    • decreto ministeriale·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • sistema alternativo di gestione dei rifiuti·
    • spese di lite

  • 3. TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2022-12-29, n. 202201150
    Provvedimento:
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    • accordo quadro·
    • annullamento atti di gara·
    • appalti pubblici·
    • carenza d'interesse·
    • compensazione spese di lite·
    • contraddittorio procedurale·
    • eccesso di potere·
    • modifiche sostanziali disciplinare di gara·
    • procedura aperta telematica·
    • sospensione efficacia atti di gara·
    • termine minimo per presentazione offerte

  • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202401934
    Provvedimento:
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    • aggiudicazione di appalto·
    • compensazione delle spese·
    • concorso pubblico·
    • contributo ambientale di riciclaggio·
    • distorsione della concorrenza·
    • esclusione dalla gara·
    • offerta anormalmente bassa·
    • principio di non anomalia delle offerte·
    • verifica di anomalia·
    • violazione normativa ambientale

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-16, n. 202207140
    Provvedimento:
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    • art. 234 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152·
    • autorizzazione ministeriale per sistemi alternativi·
    • consorzio per il riciclaggio dei rifiuti·
    • giudicato amministrativo·
    • interpretazione degli atti amministrativi·
    • obbligo di iscrizione al consorzio·
    • regolamento delle aste pubbliche·
    • requisiti di partecipazione alle aste·
    • revoca dell'aggiudicazione·
    • sistemi alternativi di gestione dei rifiuti·
    • spese giudiziarie
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