Articolo 243 del codice ambientale

Art. 243.(Gestione delle acque sotterranee emunte)1.Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2.Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.
3.Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4.Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5.In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.
6.Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza ((,)) di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.
Entrata in vigore il 30 luglio 2021

Sentenze42


  • 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-09-05, n. 202300507
    Provvedimento:
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    • Art. 242·
    • Autorizzazione unica ambientale (AUA)·
    • Bonifica siti inquinati·
    • Conferenza di servizi·
    • D.lgs. 152/2006·
    • Eccesso di potere·
    • Interesse legittimo·
    • Mandatario·
    • Principio "chi inquina paga"·
    • Progetto operativo di bonifica·
    • Responsabilità ambientale·
    • Soggetto responsabile·
    • Violazione di legge·
    • Voltura AUA

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401110
    Provvedimento:
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    • art. 2028 c.c.·
    • art. 242 d.lgs. 152/2006·
    • art. 243 d.lgs. 152/2006·
    • art. 245 d.lgs. 152/2006·
    • art. 250 d.lgs. 152/2006·
    • art. 251 d.lgs. 152/2006·
    • art. 253 d.lgs. 152/2006·
    • bonifica dei siti inquinati·
    • gestione di affari altrui·
    • misure di messa in sicurezza·
    • onere della prova·
    • principio "chi inquina paga"·
    • principio di precauzione·
    • principio di proporzionalità·
    • responsabilità ambientale·
    • successori nell'obbligo di bonifica·
    • trasferimento della proprietà del sito inquinato

  • 3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-02-13, n. 202300227
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    • art. 50 D.Lgs. n. 267/2000·
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    • carenza istruttoria·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di motivazione·
    • difetto di presupposti·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per cessazione della materia del contendere·
    • ordinanza cautelare·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
    • spese processuali·
    • violazione art. 240, 242, 243 D.Lgs. n. 152/2006

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-03, n. 202404962
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • bonifica dei siti contaminati·
    • commissario ad acta·
    • competenza amministrativa·
    • misure di prevenzione·
    • ordinanza di diffida·
    • ricorso amministrativo·
    • silenzio dell'amministrazione·
    • spese giudiziali

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-01-22, n. 202401138
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    • atti endoprocedimentali·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
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    • responsabilità da ritardo·
    • tempi procedimentali
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