Articolo 187 del codice ambientale
Art. 187.(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)1.E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2.In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a)siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b)l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c)l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
2-bis.Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3.Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma4.((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108))--------------AGGIORNAMENTO (108)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017,n . 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).
2.In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a)siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b)l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c)l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
2-bis.Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3.Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma4.((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108))--------------AGGIORNAMENTO (108)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017,n . 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-31, n. 202305391Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale e totale·
- annullamento per vizi procedurali·
- art. 114 c. 4 lett. b) c.p.a.·
- autorizzazioni ambientali·
- compensazione delle spese di lite·
- esecuzione delle decisioni giudiziarie·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia degli atti amministrativi·
- interpretazione delle pronunce giudiziarie·
- miscelazione di rifiuti·
- ottemperanza delle sentenze·
- violazione dei presupposti di legge per il riesame dell'AIA
2. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-07, n. 202401378Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di autorizzazione integrata ambientale·
- art. 187 del D.Lgs. 152/2006·
- autotutela amministrativa·
- carenza di interesse·
- codice CER·
- compensazione delle spese di lite·
- conferenza dei servizi·
- improcedibilità del ricorso·
- miscelazione dei rifiuti·
- procedimento amministrativo·
- raggruppamento dei rifiuti
3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202402054Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- diritto ambientale·
- eccesso di potere·
- gestione dei rifiuti·
- miscelazione di rifiuti·
- norme tecniche di attuazione (NTA)·
- programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)·
- tracciabilità dei rifiuti·
- tutela ambientale·
- violazione di competenze amministrative
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202302303Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- conformità delle tecnologie di trattamento dei rifiuti·
- contraddittorio procedimentale·
- difetto di istruttoria·
- divieto di diluizione dei rifiuti·
- eccesso di potere·
- metodologie analitiche UNI CEN/TS 14997:2007·
- procedimento amministrativo·
- risarcimento danni·
- sospensione amministrativa·
- sospensione di attività autorizzate·
- verifica della stabilità e non reattività dei rifiuti·
- violazione art. 21 quater legge 241/1990
5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202200195Provvedimento:Leggi di più...- art. 41 Cost.·
- best available techniques (BAT)·
- carenza di motivazione·
- competenza dell'autorità amministrativa·
- conferenza di servizi·
- diritti della difesa·
- eccesso di potere·
- gestione dei rifiuti·
- miscelazione dei rifiuti·
- monitoraggio e controllo dei rifiuti·
- omologazione dei rifiuti·
- prescrizioni per il trattamento dei rifiuti·
- principio di leale collaborazione·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- principio di semplicità·
- principio di trasparenza·
- proporzionalità delle prescrizioni·
- riesame dell'AIA·
- sequestro preventivo dell'impianto·
- tematiche decisione giudiziaria: autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- tracciabilità dei rifiuti·
- valutazione delle prove tecniche·
- violazione art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006·
- violazione art. 29-septies del D.Lgs. 152/2006