Articolo 19 del codice ambientale

Art. 19. Modalita' di svolgimento1.La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a)lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' ((limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7));
b)la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c)la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d)lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2.Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente motivato.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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