Articolo 177 del codice ambientale

Art. 177.(Campo di applicazione e finalita')1.La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, ((cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, ((evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi)) della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitivita' a lungo termine dell'Unione)).
2.La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse.
3.Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4.I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a)senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b)senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c)senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5.Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6.I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7.Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8.Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 14 settembre 2020

Sentenze134


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300286
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 208 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 216 d.lgs. n. 152/2006·
    • autorizzazione unica ambientale (AUA)·
    • compatibilità urbanistica e ambientale·
    • concessione edilizia·
    • conferenza dei servizi·
    • diniego autorizzazione·
    • giudicato amministrativo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • impugnazione amministrativa·
    • normativa urbanistica e edilizia·
    • principio del tempus regit actum·
    • recupero rifiuti·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • vincoli paesaggistici e minerari

  • 2. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300256
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • Compatibilità idraulica·
    • Contratto preliminare vendita cosa altrui·
    • Criteri localizzativi impianti rifiuti·
    • Difetto di motivazione·
    • Errori materiali decreto amministrativo·
    • Impianto di recupero rifiuti legno·
    • Legittimazione attiva·
    • Parere sindaco materia sanitaria·
    • Valutazione impatto ambientale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402255
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • acquiescenza·
    • art. 23 Cost.·
    • autorità di regolazione·
    • bilanciamento tra tutela ambientale e iniziativa economica·
    • competenza amministrativa·
    • diritto ambientale·
    • gestione integrata dei rifiuti·
    • impianti di trattamento rifiuti·
    • impianti minimi·
    • metodo tariffario rifiuti·
    • principio di legalità·
    • principio di sussidiarietà·
    • programmazione nazionale dei rifiuti·
    • regolazione tariffaria

  • 4. TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-03-06, n. 202300426
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ## Tematiche principali della decisione giudiziaria: * **Legittim

  • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202301498
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso civico·
    • accesso documentale difensivo·
    • annullamento diniego di accesso·
    • art. 22 l. 241/1990·
    • art. 24 l. 241/1990·
    • art. 5 d.lgs. 33/2013·
    • bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza·
    • dati sensibili e sensibili·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • esibizione documenti amministrativi·
    • giurisprudenza sul diritto di accesso·
    • legittimità dell'interesse per l'accesso·
    • società in house
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi