Articolo 110 del codice ambientale

Art. 110.(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)1.Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2.In deroga al comma 1, l'autorita' competente, d'intesa con ((l'ente di governo dell'ambito)), in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3.Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a)rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b)rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c)materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4.L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5.Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare.
L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6.Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata ((dall'ente di governo dell'ambito)).
7.Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Entrata in vigore il 10 novembre 2014

Sentenze31


  • 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202303121
    Provvedimento:
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    • annullamento di ordinanza sindacale·
    • art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000·
    • competenze del comune in materia di acque bianche·
    • competenze del servizio idrico integrato·
    • difetto di presupposti e motivazione·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio di legalità sostanziale·
    • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
    • riparto delle competenze tra ente gestore e comune

  • 2. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402647
    Provvedimento:
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    • annullamento ordinanza sindacale·
    • autorizzazione allo scarico·
    • campionamento istantaneo·
    • depurazione delle acque reflue·
    • manutenzione straordinaria dell'impianto·
    • parametro Escherichia coli·
    • poteri contingibili e urgenti del Sindaco·
    • principio di chi inquina paga·
    • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
    • responsabilità del gestore dell'impianto·
    • superamento dei limiti di scarico

  • 4. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202303154
    Provvedimento:
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    • annullamento ordinanza per insufficiente istruttoria·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • carenza di interesse ad agire·
    • competenza dell'assemblea territoriale idrica·
    • difetto di legittimazione passiva·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • ordinanza sindacale contingibile e urgente·
    • ripartizione delle competenze tra ente locale e gestore del servizio idrico·
    • violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità

  • 5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402640
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 192 decreto legislativo 152/2006·
    • autorizzazione amministrativa·
    • campionamento istantaneo·
    • decreto legislativo 152/2006·
    • decreto legislativo 267/2000·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
    • responsabilità del gestore del servizio idrico·
    • rifiuti·
    • ripristino dello stato dei luoghi·
    • scarichi non autorizzati·
    • trattamento delle acque reflue
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