Articolo 25 del codice ambientale

Art. 25.Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della Consultazione1.Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2.L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro ((novanta giorni)) dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. ((L'autorita' competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere.))3.Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della ((Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta)) a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. ((A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis.Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita' competente procede comunque a norma dell'articolo 26.4.L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010

Sentenze434


  • 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400199
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 29 octies D. Lgs. n. 152/2006·
    • art. 35 c.p.a.·
    • art. 79 c.p.a.·
    • autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)·
    • carenza di interesse·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • giudizio penale·
    • improcedibilità del ricorso·
    • regolamento UE 2016/679·
    • riesame dell'autorizzazione ambientale·
    • rinvio dell'udienza·
    • sospensione del giudizio·
    • sospensione dell'efficacia dei provvedimenti·
    • tutela ambientale·
    • tutela della privacy·
    • valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-09-25, n. 202402625
    Provvedimento:
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    • art. 22 D.Lgs. 199/2021·
    • art. 25 D.Lgs. 152/2006·
    • art. 2 L. 241/90·
    • autorizzazione impianti eolici·
    • giurisprudenza TAR·
    • principio tempus regit actum·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità amministrativa·
    • silenzio amministrativo·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • termine perentorio·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)

  • 4. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-23, n. 202400588
    Provvedimento:
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    • art. 117 c.p.a.·
    • art. 25 D.lgs. 152/2006·
    • commissario ad acta·
    • condanna alle spese di lite·
    • obbligo di provvedere·
    • silenzio amministrativo·
    • sostituzione del silenzio con provvedimento espresso·
    • termine per l'adozione del provvedimento·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)

  • 5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis della L. 241/1990·
    • art. 25 D.lgs. 152/2006·
    • art. 3 della L. 241/1990·
    • art. 6 del D.Lgs. 152/2006·
    • concessione statale·
    • discrezionalità tecnica·
    • disparità di trattamento·
    • impianti cumulativi·
    • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili·
    • impianti eolici·
    • impugnazione del provvedimento·
    • interferenze paesaggistiche e culturali·
    • linee guida 2019 sulla valutazione di incidenza·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR·
    • parere negativo di compatibilità ambientale·
    • partecipazione procedimentale·
    • procedimento amministrativo·
    • soccorso istruttorio·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • valutazione di incidenza (VINCA)·
    • vincoli ambientali
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