Articolo 148 del codice ambientale

Art. 148.(autorita' d'ambito territoriale ottimale)1.L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2.Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3.I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere. (25)
4.I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
5.Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito competente.

-------------AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3,del presente articolo, nella parte in cui prevede che "I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente".
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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