Articolo 318 del codice ambientale

Art. 318.(norme transitorie e finali)1.Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) 14 ottobre 2003.
2.Sono abrogati:
a)l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;
b)l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3.In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita' ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.
4.Quando un danno ambientale riguarda o puo' riguardare una pluralita' di Stati membri dell'Unione europea, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro puo' raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e puo' cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misur e di prevenzione o riparazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le
Politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Berlusconi, Ministro della salute ad
interim
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali


Visto, il Guardasigilli: Castelli
Entrata in vigore il 28 maggio 2015
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