Articolo 13 del codice ambientale

Art. 13. Redazione del rapporto ambientale1.Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2.La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo)).
3.La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4.Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. ((Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.)) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5.La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6.La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010

Sentenze143


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-05-26, n. 202301746
    Provvedimento:
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    • Deliberazioni Consiglio Comunale·
    • Impugnazione atti endoprocedimentali·
    • Inammissibilità ricorso·
    • Irricevibilità ricorso per tardività·
    • Ius aedificandi·
    • Osservazioni al PRG·
    • Piano Regolatore Generale·
    • Spese di lite·
    • Termine di decadenza·
    • Variante PRG

  • 2. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-12, n. 202400536
    Provvedimento:
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    • art. 14 bis l. n. 241/1990·
    • art. 216 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 269 d.lgs. n. 152/2006·
    • autorizzazione unica ambientale (AUA)·
    • compatibilità urbanistica·
    • condono edilizio·
    • conferenza di servizi·
    • diniego di autorizzazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure di salvaguardia·
    • pianificazione urbanistica·
    • piano regolatore generale·
    • principio di partecipazione procedimentale·
    • programma di fabbricazione·
    • rinnovo autorizzazione ambientale·
    • tutela dell'iniziativa privata

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-26, n. 202305219
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    • annullamento atti amministrativi·
    • consiglio di stato·
    • difetto di istruttoria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • impianti di attività estrattive·
    • impianti di estrazione di materiali rari·
    • piani provinciali attività estrattive (PPAE)·
    • riforma sentenze TAR·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • valutazione impatti cumulativi

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-16, n. 202309841
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    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto urbanistico·
    • partecipazione al procedimento amministrativo·
    • pianificazione urbanistica·
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    • riqualificazione ambientale·
    • standard urbanistici·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • vincolo espropriativo

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-04, n. 202400144
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    • art. 146 d.lgs. 42/2004·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • diniego di permesso di costruire·
    • parere della Soprintendenza·
    • piano di recupero·
    • procedimento amministrativo·
    • silentium·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale (V.A.S.)·
    • vincolo idraulico
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