Articolo 22 del codice ambientale

Art. 22.(( (Studio di impatto ambientale). ))((1.Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
2.Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3.Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a)una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b)una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c)una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d)una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e)il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilita' e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f)qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4.Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
5.Per garantire la completezza e la qualita' dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a)tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b)ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c)cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.))((112))----------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Entrata in vigore il 6 luglio 2017

Sentenze129


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202302279
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione unica (PAUR)·
    • compensazione delle spese processuali·
    • direttive europee habitat·
    • mitigazione degli impatti·
    • procedimento amministrativo·
    • specie protette·
    • studio di impatto ambientale (SIA)·
    • tutela ambientale·
    • valutazione di incidenza (VINCA)

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202316713
    Provvedimento:
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    • alternativa zero·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • direttive UE·
    • eccesso di potere·
    • principio di precauzione·
    • Regolamento UE 2018/1999·
    • sostituzione di unità a carbone con unità a gas·
    • studio di impatto ambientale (SIA)·
    • Tassonomia UE·
    • transizione energetica·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202305854
    Provvedimento:
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    • alternative ragionevoli·
    • analisi dei rischi·
    • art. 22 d.lgs. 152/2006·
    • art. 23 d.lgs. 152/2006·
    • art. 25 d.lgs. 152/2006·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità ambientale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • discrezionalità amministrativa·
    • impianti di rigassificazione·
    • opzione zero·
    • principio di libertà di iniziativa economica·
    • principio di precauzione·
    • salute umana·
    • sicurezza pubblica·
    • sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi·
    • studio di impatto ambientale (SIA)·
    • tutela ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • valutazione di impatto sanitario (VIS)

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-30, n. 202400940
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis l. 241/1990·
    • art. 112 c.p.c.·
    • art. 208 d.lgs. 152/2006·
    • art. 29 quater d.lgs. 152/2006·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • compatibilità ambientale·
    • condanna alle spese di lite·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inadeguatezza della istruttoria·
    • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
    • principio di precauzione·
    • sostituzione degli atti amministrativi·
    • valutazione di incidenza·
    • violazione dei criteri di pianificazione ambientale

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-08, n. 202403204
    Provvedimento:
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    • alternative ragionevoli·
    • art. 22 d.lgs. 152/2006·
    • art. 25 d.lgs. 152/2006·
    • compatibilità ambientale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • opzione zero·
    • principio di separazione dei poteri·
    • principio di tutela ambientale·
    • principio di tutela della salute pubblica·
    • sindacato giudiziario sugli atti amministrativi·
    • studio di impatto ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • valutazione d'impatto sanitario (VIS)
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