Articolo 147 del codice ambientale

Art. 147.(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)1.I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis.Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89)
2.Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a)unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b)unicita' della gestione;
c)adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis.Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono fatte salve: a)le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;b)le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
((2-ter.Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis))3.Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

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AGGIORNAMENTO (89)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 10 marzo 2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze255


  • 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202300717
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    • annullamento delibera amministrativa·
    • art. 147 co. 2 bis lett. b) D.Lgs. 152/2006·
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    • convenzione di gestione·
    • gestione autonoma del servizio idrico·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione attiva e passiva·
    • servizi pubblici·
    • vincolo contrattuale

  • 2. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401564
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    • delibere commissariali·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • normativa in materia di servizio idrico integrato·
    • partecipazione pubblica nelle società di gestione·
    • potere sostitutivo·
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    • prova della conoscenza degli atti amministrativi·
    • termini decadenziali per l'impugnazione degli atti amministrativi

  • 3. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203338
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 147 d.lgs. n. 152/2006·
    • azione popolare·
    • Commissario Straordinario·
    • Comune di Trabia·
    • deliberazione comunale·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad ricorrere·
    • legittimazione ad agire·
    • salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 141 e ss. T.U.E.L.

  • 4. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300856
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • beni paesaggistici·
    • eccesso di potere·
    • gestione autonoma del servizio idrico integrato·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • ordinanza istruttoria·
    • parchi naturali e aree protette·
    • requisiti per l'autonomia gestionale ex art. 147 D.Lgs. n. 152/2006·
    • tutela delle sorgenti idriche·
    • usucapione di beni demaniali

  • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202401418
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera commissariale·
    • commissariamento ad acta·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • eccesso di potere·
    • gestione autonoma del servizio idrico integrato·
    • indagini penali su dirigenti AMAP S.p.A.·
    • ingresso in compagine sociale AMAP S.p.A.·
    • mancato rispetto delle condizioni per il servizio in house·
    • nomina commissario ad acta·
    • ordinanza cautelare·
    • sospensione delle attività del Consiglio Comunale·
    • sostituzione con poteri sostitutivi·
    • trasferimento delle reti idriche e fognarie·
    • violazione e falsa applicazione del Testo Unico società a partecipazione pubblica
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