Articolo 188 del codice ambientale
Art. 188.(oneri dei produttori e dei detentori)1.Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonche' dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2.Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':
a)autosmaltimento dei rifiuti;
b)conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c)conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d)utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantita' eccedenti le venticinque tonnellate;
e)esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 194.
3.La responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a)in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
4.Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovra' anche determinare le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
2.Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':
a)autosmaltimento dei rifiuti;
b)conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c)conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d)utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantita' eccedenti le venticinque tonnellate;
e)esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 194.
3.La responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a)in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
4.Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovra' anche determinare le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.