Articolo 94 del codice ambientale

Art. 94.(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)1.Su proposta ((degli enti di governo dell'ambito)), le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2.Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3.La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4.La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a)dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b)accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c)spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d)dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e)aree cimiteriali;
f)apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g)apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h)gestione di rifiuti;
i)stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l)centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;m)pozzi perdenti;
n)pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5.Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attivita':
a)fognature;
b)edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c)opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d)pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6.In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7.Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8.Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a)aree di ricarica della falda;
b)emergenze naturali ed artificiali della falda;
c)zone di riserva.
Entrata in vigore il 10 novembre 2014

Sentenze101


  • 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203338
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 147 d.lgs. n. 152/2006·
    • azione popolare·
    • Commissario Straordinario·
    • Comune di Trabia·
    • deliberazione comunale·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad ricorrere·
    • legittimazione ad agire·
    • salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 141 e ss. T.U.E.L.

  • 2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300485
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 191 D.lgs. 152/2006·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • competenze amministrative·
    • conferenza di servizi·
    • discarica di rifiuti·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum·
    • inquinamento delle falde acquifere·
    • interessi legittimi·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio di legalità·
    • principio di precauzione·
    • principio di sussidiarietà·
    • progetto di bonifica·
    • tutela ambientale·
    • violazione delle direttive comunitarie

  • 3. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-02, n. 202406408
    Provvedimento:
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    • art. 32 del d.l. n. 269 del 2003·
    • art. 3 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004·
    • condono edilizio·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere della prova·
    • principio del tempus regit actum·
    • tutela del paesaggio·
    • vincolo di inedificabilità·
    • vincolo paesaggistico

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202302279
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione unica (PAUR)·
    • compensazione delle spese processuali·
    • direttive europee habitat·
    • mitigazione degli impatti·
    • procedimento amministrativo·
    • specie protette·
    • studio di impatto ambientale (SIA)·
    • tutela ambientale·
    • valutazione di incidenza (VINCA)

  • 5. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202301073
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • bilanciamento degli interessi·
    • criteri ambientali minimi nei capitolati tecnici delle gare d'appalto·
    • eccesso di potere·
    • legittimità dei piani di utilizzazione dei prodotti fitosanitari·
    • linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico·
    • misure di riduzione dei rischi derivanti dai prodotti fitosanitari·
    • Piano Nazionale di Azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari·
    • principio di precauzione·
    • principio di prevenzione·
    • principio di proporzionalità·
    • prodotti fitosanitari e fertilizzanti·
    • Regolamento di attuazione dell'art. 28 della legge regionale 69/2011·
    • sostituzione dei prodotti fitosanitari pericolosi·
    • tutela della salute·
    • tutela delle acque destinate al consumo umano·
    • violazione di legge·
    • zone di salvaguardia delle acque
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