Articolo 260 del codice ambientale

Art. 260.(attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)1.Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2.Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3.Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4.Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi