Articolo 77 del codice ambientale

Art. 77.(individuazione e perseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale)1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2.In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a)e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3.Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4.Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5.La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a)le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b)i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
((6.Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a)i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b)la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c)le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d)l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))((7.Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a)la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b)la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c)per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d)gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.))8.Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9.Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10.Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a)che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b)che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c)che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d)che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e)che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
((10-bis.Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a)il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b)l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.))
Entrata in vigore il 9 aprile 2008

Sentenze7


  • 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-19, n. 202402622
    Provvedimento:
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    • acque meteoriche di dilavamento·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 113 del D.lgs. n. 152/2006·
    • art. 74 del D.lgs. n. 152/2006·
    • attività estrattiva·
    • autorizzazione unica ambientale·
    • carenza d'interesse·
    • competenza ambientale·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inadempienza autorizzazione ambientale·
    • revoca di diffida·
    • scarichi idrici·
    • spese di lite

  • 2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-21, n. 202203218
    Provvedimento:
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    • compatibilità con il PRG·
    • competenza della Giunta Comunale·
    • eccesso di potere·
    • edilizia ex abusiva·
    • impugnazione degli atti amministrativi·
    • interesse legittimo·
    • legittimità del piano di recupero·
    • piani di recupero·
    • recupero urbanistico·
    • silenzio assenso·
    • tutela ambientale e paesaggistica·
    • valutazione di assoggettabilità alla VAS·
    • vincoli archeologici·
    • violazione delle garanzie procedurali·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-02-21, n. 202200283
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 21-septies L. n. 241/1990·
    • art. 35 c.p.a.·
    • art. 3, comma 5, lett. c) D.M. 4.07.2019·
    • art. 73 c.p.a.·
    • art. 76, 77 D. Lgs. n. 152/2006·
    • compensazione delle spese di lite·
    • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interesse legittimo·
    • principio di precauzione·
    • responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo·
    • tariffa incentivante·
    • tipizzazione e classificazione dei corsi d'acqua·
    • tutela interinale·
    • valutazione ambientale ex ante·
    • verifica di conformità concessione di derivazione

  • 4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-11-10, n. 202100603
    Provvedimento:
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    • Autorizzazione impianto trattamento rifiuti·
    • capacità produttiva·
    • compensazione spese·
    • DGR Lazio n. 239/08·
    • D.lgs. 152/2006·
    • eccesso di potere·
    • impianti di smaltimento rifiuti·
    • istruttoria·
    • limiti tecnologici·
    • L.R. 27/1998·
    • siti sensibili·
    • verifica di assoggettabilità·
    • VIA·
    • violazione di legge
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