Articolo 24 del codice ambientale
Art. 24.(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)1.Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2.L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a)il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b)l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c)la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d)l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e)i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f)l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4.Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.
Su richiesta motivata del proponente ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo ((alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) di procedere all'archiviazione.
5.L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. (134)
6.Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7.Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita' competente, sul proprio sito internet istituzionale. (134)
(112)
---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". --------------AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
2.L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a)il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b)l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c)la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d)l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e)i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f)l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4.Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.
Su richiesta motivata del proponente ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo ((alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) di procedere all'archiviazione.
5.L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. (134)
6.Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7.Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita' competente, sul proprio sito internet istituzionale. (134)
(112)
---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". --------------AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202202004Provvedimento:Leggi di più...- art. 23 del D.Lgs. 152/2006·
- art. 24 del D.Lgs. 152/2006·
- compensazione delle spese·
- deliberazione di compatibilità ambientale·
- improcedibilità del giudizio·
- parere del Comune di Erchie·
- parere del Comune di San Pancrazio Salentino·
- parere della Regione Puglia·
- parere dell'ARPA Puglia·
- parere del Ministero per i beni e le attività culturali·
- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)·
- sopravvenuto difetto di interesse
2. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-05, n. 202300763Provvedimento:Leggi di più...- annullamento autorizzazioni·
- art. 146 del D.lgs. n. 42/2004·
- art. 24 della L.R. n. 10/1999·
- art. 6 del d.lgs. 152/06·
- autorizzazione paesaggistica·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di lite·
- decreto del direttore delle commissioni valutazioni·
- deliberazione della giunta regionale·
- parere della commissione regionale VIA·
- procedura amministrativa·
- rilascio autorizzazioni·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-23, n. 202400588Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 c.p.a.·
- art. 25 D.lgs. 152/2006·
- commissario ad acta·
- condanna alle spese di lite·
- obbligo di provvedere·
- silenzio amministrativo·
- sostituzione del silenzio con provvedimento espresso·
- termine per l'adozione del provvedimento·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-19, n. 202308592Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- compatibilità ambientale·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione di coltivazione di idrocarburi·
- eccesso di potere·
- fascia di rispetto marina·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimità costituzionale·
- modifica sostanziale del titolo abilitativo·
- parere della commissione tecnica·
- principio di ragionevolezza·
- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- proroga di concessione·
- riduzione dell'area di concessione·
- sospensione dei procedimenti amministrativi·
- sospensione temporanea della produzione·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- Valutazione strategica (VAS)
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202316713Provvedimento:Leggi di più...- alternativa zero·
- compatibilità ambientale·
- compensazione delle spese di lite·
- direttive UE·
- eccesso di potere·
- principio di precauzione·
- Regolamento UE 2018/1999·
- sostituzione di unità a carbone con unità a gas·
- studio di impatto ambientale (SIA)·
- Tassonomia UE·
- transizione energetica·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- violazione di legge