Articolo 127 del codice ambientale

Art. 127.(fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)1.Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e ((comunque solo)) alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2.E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
Entrata in vigore il 14 aprile 2023
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