Articolo 211 del codice ambientale
Art. 211.(autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)1.I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a)le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b)gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
2.La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
3.Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4.In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5.L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, ((all'ISPRA)) che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo ((208, comma 16)) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((5-bis.La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.))
a)le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b)gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
2.La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
3.Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4.In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5.L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, ((all'ISPRA)) che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo ((208, comma 16)) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((5-bis.La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.))