Articolo 184 ter del codice ambientale

Art. 184-ter.(( (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.))
Entrata in vigore il 20 dicembre 2010

Sentenze156


  • 1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-09-30, n. 202402274
    Provvedimento:
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    • art. 188 e 192 D.lgs. n. 152/2006·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • classificazione dei rifiuti·
    • eccesso di potere·
    • gestione illecita di rifiuti·
    • legittimazione passiva·
    • ordinanza sindacale·
    • partecipazione al procedimento amministrativo·
    • principio del "chi inquina paga"·
    • responsabilità oggettiva·
    • rifiuti·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400311
    Provvedimento:
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    • art. 29 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 35 d.l. n. 77/2021·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • compensazione delle spese·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • eccesso di potere·
    • legittimazione attiva·
    • modifica non sostanziale·
    • principio "chi inquina paga"·
    • principio di precauzione·
    • sospensione di giudizio·
    • sostituzione combustibili tradizionali con CSS-combustibile·
    • trasparenza e imparzialità·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • verifica di assoggettabilità a VIA

  • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-10, n. 202302033
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 6 d.lgs. 99/1992·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • competenza regolamentare·
    • difetto di attribuzione di potestà·
    • diritto ambientale·
    • eccesso di potere·
    • fanghi di depurazione·
    • fertilizzanti di tipo B·
    • gesti di defecazione·
    • giurisprudenza in materia ambientale·
    • principio di sussidiarietà·
    • regolamento comunale·
    • violazione di potestà regolamentare

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-09, n. 202308801
    Provvedimento:
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    • art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • art. 6-bis d.P.R. n. 380 del 2001·
    • attività edilizia libera·
    • cessata materia del contendere·
    • compensazione delle spese·
    • competenza amministrativa·
    • difetto di legittimazione passiva·
    • garanzie partecipative·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • improcedibilità del ricorso·
    • omesso esame delle doglianze·
    • opere abusive·
    • ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità del proprietario del fondo·
    • sanzione pecuniaria·
    • silenzio-rifiuto·
    • smaltimento rifiuti abbandonati·
    • sviamento di potere·
    • transazione tra le parti

  • 5. TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400195
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 29 decies D.Lgs. 152/2006·
    • art. 54 D.Lgs. 267/2000·
    • autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)·
    • competenza amministrativa·
    • diffida amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • inquinamento acustico·
    • modifica delle autorizzazioni ambientali·
    • permesso di costruire in deroga·
    • prescrizioni acustiche·
    • responsabilità amministrativa·
    • riesame dell'A.I.A.·
    • rifiuti pericolosi·
    • risarcimento danni·
    • ruolo delle autorità ambientali·
    • violazione del giusto procedimento·
    • violazione delle prescrizioni acustiche
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