Articolo 23 del codice ambientale
Art. 23.(Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)1.Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:
a)il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134) b)lo studio di impatto ambientale;
c)la sintesi non tecnica;
d)le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e)l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f)copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g)i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a)a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3.Entro ((quindici giorni)) dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. ((Entro il medesimo termine)) Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. ((I termini di cui al presente comma sono perentori.)) (134)
4.La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. ((Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis)), contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. (134) (138)
(112)
---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". --------------AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. --------------AGGIORNAMENTO (138)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 21/07/2017 a seguito della modifica della lettera i) dell'art. 50, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva l'introduzione di un periodo dopo il primo al comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.
a)il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134) b)lo studio di impatto ambientale;
c)la sintesi non tecnica;
d)le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e)l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f)copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g)i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2.Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a)a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3.Entro ((quindici giorni)) dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. ((Entro il medesimo termine)) Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. ((I termini di cui al presente comma sono perentori.)) (134)
4.La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. ((Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis)), contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. (134) (138)
(112)
---------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". --------------AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. --------------AGGIORNAMENTO (138)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 21/07/2017 a seguito della modifica della lettera i) dell'art. 50, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva l'introduzione di un periodo dopo il primo al comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400580Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 c.p.a.·
- art. 23, 24, 25 D.Lgs. 152/2006·
- art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 152/2006·
- compensazione delle spese·
- inerzia amministrativa·
- nomina commissario ad acta·
- procedimento amministrativo·
- silenzio amministrativo·
- spese di lite·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202400760Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 47 co. 11-bis d.l. 13/2023·
- art. 6 d.lgs. 28/2011·
- compensazione spese di lite·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- direttiva 2009/28/CE·
- direttiva 2018/2001/UE·
- eccesso di potere·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- normativa sopravvenuta·
- principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili·
- principio tempus regit actum·
- procedura abilitativa semplificata (PAS)·
- sospensione conferenza di servizi decisoria·
- sospensione termini conferenza dei servizi·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400932Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 D.Lgs. n. 152/2006·
- commissario ad acta·
- compatibilità ambientale·
- condanna al pagamento delle spese di lite·
- obbligo di provvedere·
- parere della Soprintendenza PNRR·
- procedimento amministrativo·
- silenzio amministrativo·
- termini perentori·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
4. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400928Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in parte qua·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 25 D.lgs. 152/2006·
- art. 31 c.p.a.·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna al pagamento delle spese di lite·
- inadempimento amministrativo·
- obbligo di provvedere·
- parere negativo della Soprintendenza PNRR·
- procedimento amministrativo·
- silenzio amministrativo·
- termine perentorio·
- tutela del patrimonio culturale e paesaggistico·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300410Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione unica·
- Consiglio dei ministri·
- decreto legge 50/2022·
- decreto legislativo 387/2003·
- interessi legittimi·
- onere della prova·
- procedimento autorizzativo·
- silenzio-assenso·
- tutela giurisdizionale·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)